Art. 22 
 
 
               Altre disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente decreto e le disposizioni dell'ordinamento nazionale
si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione
europea in materia di protezione dei dati personali e  assicurano  la
libera circolazione dei dati personali  tra  Stati  membri  ai  sensi
dell'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679. 
  2. A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni «dati sensibili» e
«dati giudiziari» utilizzate  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,
lettere d) ed e), del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo n.  196  del  2003,  ovunque
ricorrano, si intendono  riferite,  rispettivamente,  alle  categorie
particolari di dati  di  cui  all'articolo  9  del  Regolamento  (UE)
2016/679 e ai dati di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento. 
  3. Sino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti  generali  di
cui  all'articolo  2-quinquiesdecies  del  codice   in   materia   di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo  n.  196
del 2003, i trattamenti di cui al medesimo articolo,  gia'  in  corso
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  possono
proseguire qualora avvengano in base a espresse disposizioni di legge
o regolamento o atti amministrativi generali, ovvero nel caso in  cui
siano stati sottoposti a verifica preliminare  o  autorizzazione  del
Garante per la protezione dei dati personali, che abbiano individuato
misure e accorgimenti adeguati a garanzia dell'interessato. 
  4. A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante  per
la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in  quanto
compatibili con il suddetto regolamento e  con  le  disposizioni  del
presente decreto. 
  5. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai  commi
1022 e 1023 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205  si
applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali
all'autorizzazione  del  cambiamento  del  nome  o  del  cognome  dei
minorenni. Con riferimento a tali  trattamenti,  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali puo', nei limiti e con le modalita'  di
cui  all'articolo  36  del  Regolamento   (UE)   2016/679,   adottare
provvedimenti  di   carattere   generale   ai   sensi   dell'articolo
2-quinquiesdecies. Al fine di semplificare gli oneri  amministrativi,
i soggetti che rispettano le misure di sicurezza e  gli  accorgimenti
prescritti con  i  provvedimenti  di  cui  al  secondo  periodo  sono
esonerati dall'invio al Garante dell'informativa  di  cui  al  citato
comma 1022. In sede di prima applicazione, le  suddette  informative,
se dovute a norma del terzo  periodo,  sono  inviate  entro  sessanta
giorni  dalla  pubblicazione  del  provvedimento  del  Garante  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  i  rinvii
alle disposizioni del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo n. 196  del  2003,  abrogate
dal presente decreto, contenuti in norme di legge e  di  regolamento,
si  intendono   riferiti   alle   corrispondenti   disposizioni   del
Regolamento (UE) 2016/679 e a  quelle  introdotte  o  modificate  dal
presente decreto, in quanto compatibili. 
  7. All'articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
dopo le parole  «le  modalita'  di  restituzione»  sono  inserite  le
seguenti: «in forma aggregata». 
  8. Il registro dei trattamenti di cui all'articolo 37, comma 4, del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, cessa di essere alimentato  a  far  data
dal 25 maggio 2018. Da tale data e  fino  al  31  dicembre  2019,  il
registro resta accessibile a chiunque secondo le modalita'  stabilite
nel suddetto articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del
2003. 
  9. Le disposizioni di legge o di  regolamento  che  individuano  il
tipo di dati  trattabili  e  le  operazioni  eseguibili  al  fine  di
autorizzare i trattamenti delle pubbliche amministrazioni per  motivi
di interesse pubblico rilevante  trovano  applicazione  anche  per  i
soggetti privati che trattano i dati per i medesimi motivi. 
  10. La disposizione di cui all'articolo 160, comma 4, del codice in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo n. 196 del 2003, nella parte in cui ha riguardo  ai  dati
coperti da segreto di Stato, si applica fino alla data di entrata  in
vigore della disciplina relativa alle  modalita'  di  opposizione  al
Garante per la protezione dei dati personali del segreto di Stato. 
  11. Le disposizioni del codice in materia di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, relative al
trattamento di dati  genetici,  biometrici  o  relativi  alla  salute
continuano a trovare  applicazione,  in  quanto  compatibili  con  il
Regolamento (UE) 2016/679,  sino  all'adozione  delle  corrispondenti
misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies del  citato  codice,
introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. e) del presente decreto. 
  12. Sino alla data di entrata in vigore del  decreto  del  Ministro
della giustizia di cui all'articolo 2-octies, commi 2 e 6, del codice
in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo n. 196 del 2003, da adottarsi entro diciotto  mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  il  trattamento  dei
dati  di  cui  all'articolo  10  del  Regolamento  (UE)  2016/679  e'
consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli di intesa
per la prevenzione  e  il  contrasto  dei  fenomeni  di  criminalita'
organizzata  stipulati  con  il  Ministero  dell'interno  o  con   le
Prefetture - UTG, previo parere del Garante  per  la  protezione  dei
dati personali, che specificano la  tipologia  dei  dati  trattati  e
delle operazioni eseguibili. 
  13. Per i primi otto mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Garante per la  protezione  dei  dati  personali
tiene conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni  amministrative
e nei limiti in cui  risulti  compatibile  con  le  disposizioni  del
Regolamento (UE) 2016/679, della fase  di  prima  applicazione  delle
disposizioni sanzionatorie. 
  14. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9, le parole «di cui all'articolo 162,  comma  2-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 166, comma 2»; 
    b) al comma  10,  le  parole  «di  cui  all'articolo  162,  comma
2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui  all'articolo  166,
comma 2». 
  15.  All'articolo  5-ter,  comma  1,  lettera   c),   del   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 le parole «di cui all'articolo  162,
comma 2-bis» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo
166, comma 2». 
 
          Note all'art. 22: 
 
              - Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle  note
          alle premesse. 
              - L'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo  30
          giugno 2003, n. 196, cosi' recita: 
              «Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per: 
                a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di
          operazioni, effettuati anche senza l'ausilio  di  strumenti
          elettronici, concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,
          l'organizzazione,  la  conservazione,   la   consultazione,
          l'elaborazione,    la    modificazione,    la    selezione,
          l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
          il   blocco,   la   comunicazione,   la   diffusione,    la
          cancellazione e  la  distruzione  di  dati,  anche  se  non
          registrati in una banca di dati; 
                b) "dato personale", qualunque informazione  relativa
          a persona  fisica,  identificata  o  identificabile,  anche
          indirettamente,  mediante  riferimento  a  qualsiasi  altra
          informazione, ivi compreso  un  numero  di  identificazione
          personale;(7) 
                c)  "dati  identificativi",  i  dati  personali   che
          permettono l'identificazione diretta dell'interessato; 
                d)  "dati  sensibili",  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
          religiose, filosofiche  o  di  altro  genere,  le  opinioni
          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni a carattere religioso, filosofico,  politico
          o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare  lo
          stato di salute e la vita sessuale; 
                e) "dati  giudiziari",  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1,  lettere
          da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14  novembre  2002,  n.
          313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
          sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei  relativi
          carichi pendenti, o la qualita' di imputato o  di  indagato
          ai sensi degli articoli 60 e 61  del  codice  di  procedura
          penale; 
                f)  "titolare",  la  persona   fisica,   la   persona
          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro
          ente,  associazione  od  organismo  cui  competono,   anche
          unitamente ad altro titolare, le decisioni in  ordine  alle
          finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali
          e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo  della
          sicurezza;(15) 
                g) "responsabile",  la  persona  fisica,  la  persona
          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro
          ente, associazione od organismo preposti  dal  titolare  al
          trattamento di dati personali;(15) 
                h) "incaricati", le  persone  fisiche  autorizzate  a
          compiere operazioni  di  trattamento  dal  titolare  o  dal
          responsabile; 
                i)  "interessato",  la   persona   fisica,   cui   si
          riferiscono i dati personali;(8) 
                l)  "comunicazione",  il  dare  conoscenza  dei  dati
          personali  a  uno  o  piu'  soggetti  determinati   diversi
          dall'interessato,  dal  rappresentante  del  titolare   nel
          territorio  dello   Stato,   dal   responsabile   e   dagli
          incaricati, in qualunque  forma,  anche  mediante  la  loro
          messa a disposizione o consultazione; 
                m)  "diffusione",  il  dare   conoscenza   dei   dati
          personali a soggetti  indeterminati,  in  qualunque  forma,
          anche   mediante   la   loro   messa   a   disposizione   o
          consultazione; 
                n) "dato anonimo",  il  dato  che  in  origine,  o  a
          seguito di trattamento, non puo'  essere  associato  ad  un
          interessato identificato o identificabile; 
                o) "blocco", la conservazione di dati  personali  con
          sospensione  temporanea  di  ogni  altra   operazione   del
          trattamento; 
                p) "banca di dati", qualsiasi  complesso  organizzato
          di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate
          in uno o piu' siti; 
                q)  "Garante",  l'autorita'  di  cui  all'art.   153,
          istituita dallalegge 31 dicembre 1996, n. 675.» 
              - L'art. 1, commi 233,  1022  e  1023  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
          dicembre 2017, n. 302, S.O. cosi' recitano: 
              «Art. 1 - 
                233. L'ISTAT, d'intesa con il Ministero dell'interno,
          definisce,  tramite  il  Piano  generale   del   censimento
          permanente  della  popolazione  e  delle   abitazioni,   le
          circolari  e   istruzioni   tecniche,   le   modalita'   di
          restituzione  ai   comuni   delle   informazioni   raccolte
          nell'ambito  del  censimento,  necessarie  ai  fini   della
          revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui
          all'art.  46  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche'
          le modalita' tecniche e la periodicita' di tale revisione. 
                1022. Il titolare di dati personali,  individuato  ai
          sensi dell'art. 4, numero 7),  del  regolamento  RGPD,  ove
          effettui un trattamento  fondato  sull'interesse  legittimo
          che prevede  l'uso  di  nuove  tecnologie  o  di  strumenti
          automatizzati,  deve  darne  tempestiva  comunicazione   al
          Garante per la protezione dei dati personali. A tale  fine,
          prima di procedere al trattamento,  il  titolare  dei  dati
          invia al Garante un'informativa relativa all'oggetto,  alle
          finalita' e al contesto  del  trattamento,  utilizzando  il
          modello  di  cui  al  comma  1021,  lettera  c).  Trascorsi
          quindici giorni lavorativi dall'invio dell'informativa,  in
          assenza di risposta da parte del Garante, il titolare  puo'
          procedere al trattamento. 
                1023. Il Garante per la protezione dei dati personali
          effettua   un'istruttoria   sulla   base   dell'informativa
          ricevuta dal titolare  ai  sensi  del  comma  1022  e,  ove
          ravvisi il rischio che dal trattamento derivi  una  lesione
          dei diritti e  delle  liberta'  dei  soggetti  interessati,
          dispone la moratoria del trattamento per un periodo massimo
          di trenta giorni. In tale periodo, il Garante puo' chiedere
          al  titolare  ulteriori  informazioni  e  integrazioni,  da
          rendere  tempestivamente,  e,  qualora  ritenga   che   dal
          trattamento derivi comunque una lesione dei diritti e delle
          liberta' del  soggetto  interessato,  dispone  l'inibitoria
          all'utilizzo dei dati.» 
              - Gli articoli 37 e 160 del citato decreto  legislativo
          30 giugno 2003, n. 196, cosi' recitano: 
              «Art. 37  (Notificazione  del  trattamento).  -  1.  Il
          titolare  notifica  al  Garante  il  trattamento  di   dati
          personali cui intende procedere,  solo  se  il  trattamento
          riguarda: 
                a) dati genetici, biometrici o dati che  indicano  la
          posizione geografica di persone  od  oggetti  mediante  una
          rete di comunicazione elettronica; 
                b) dati idonei a rivelare lo stato  di  salute  e  la
          vita sessuale, trattati a fini di  procreazione  assistita,
          prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi
          a banche  di  dati  o  alla  fornitura  di  beni,  indagini
          epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive
          e  diffusive,  sieropositivita',  trapianto  di  organi   e
          tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria; 
                c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera
          psichica trattati da associazioni, enti od organismi  senza
          scopo  di  lucro,  anche  non  riconosciuti,  a   carattere
          politico, filosofico, religioso o sindacale; 
                d)  dati  trattati   con   l'ausilio   di   strumenti
          elettronici volti a definire il profilo o  la  personalita'
          dell'interessato, o ad analizzare  abitudini  o  scelte  di
          consumo, ovvero  a  monitorare  l'utilizzo  di  servizi  di
          comunicazione elettronica con  esclusione  dei  trattamenti
          tecnicamente indispensabili per fornire i servizi  medesimi
          agli utenti; 
                e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini
          di selezione del personale per conto  terzi,  nonche'  dati
          sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche  di
          mercato e altre ricerche campionarie; 
                f) dati registrati in apposite banche di dati gestite
          con strumenti  elettronici  e  relative  al  rischio  sulla
          solvibilita' economica, alla  situazione  patrimoniale,  al
          corretto  adempimento  di  obbligazioni,  a   comportamenti
          illeciti o fraudolenti. 
              1-bis. La notificazione  relativa  al  trattamento  dei
          dati  di  cui  al  comma  1  non  e'  dovuta  se   relativa
          all'attivita' dei medici di  famiglia  e  dei  pediatri  di
          libera scelta, in quanto tale funzione e' tipica  del  loro
          rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale. 
              2.  Il  Garante  puo'  individuare  altri   trattamenti
          suscettibili  di  recare  pregiudizio  ai  diritti  e  alle
          liberta'  dell'interessato,  in  ragione   delle   relative
          modalita' o della natura dei dati  personali,  con  proprio
          provvedimento adottato anche ai  sensi  dell'art.  17.  Con
          analogo provvedimento pubblicato sulla  Gazzetta  ufficiale
          della   Repubblica   italiana   il   Garante   puo'   anche
          individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1,
          eventuali trattamenti  non  suscettibili  di  recare  detto
          pregiudizio   e   pertanto   sottratti    all'obbligo    di
          notificazione. 
              3. La notificazione e' effettuata con unico atto  anche
          quando il trattamento comporta il trasferimento  all'estero
          dei dati. 
              4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un
          registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina
          le modalita' per la  sua  consultazione  gratuita  per  via
          telematica,  anche  mediante   convenzioni   con   soggetti
          pubblici  o  presso  il   proprio   Ufficio.   Le   notizie
          accessibili tramite la consultazione del  registro  possono
          essere trattate per  esclusive  finalita'  di  applicazione
          della  disciplina  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali.» 
              «Art.  160  (Particolari  accertamenti).  -  1.  Per  i
          trattamenti di dati personali indicati nei titoli I,  II  e
          III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per  il
          tramite di un componente designato dal Garante. 
              2.  Se  il  trattamento  non  risulta   conforme   alle
          disposizioni di legge o di regolamento, il  Garante  indica
          al titolare o al responsabile le  necessarie  modificazioni
          ed   integrazioni   e   ne   verifica   l'attuazione.    Se
          l'accertamento  e'  stato  richiesto  dall'interessato,   a
          quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro circa  il
          relativo esito, se cio' non pregiudica azioni od operazioni
          a tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  o  di
          prevenzione e repressione di reati o  ricorrono  motivi  di
          difesa o di sicurezza dello Stato. 
              3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta
          necessario in ragione della specificita' della verifica, il
          componente designato  puo'  farsi  assistere  da  personale
          specializzato tenuto al segreto  ai  sensi  dell'art.  156,
          comma 8. Gli atti e i documenti  acquisiti  sono  custoditi
          secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e  sono
          conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante  e,
          se   necessario   per   lo   svolgimento   delle   funzioni
          dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio
          individuati dal Garante sulla base di criteri definiti  dal
          regolamento di cui all'art. 156, comma 3, lettera a). 
              4. Per gli  accertamenti  relativi  agli  organismi  di
          informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di
          Stato il componente designato prende visione degli  atti  e
          dei  documenti  rilevanti  e  riferisce   oralmente   nelle
          riunioni del Garante. 
              5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al  presente
          articolo nei riguardi  di  uffici  giudiziari,  il  Garante
          adotta  idonee  modalita'  nel  rispetto  delle  reciproche
          attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale
          dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti  ad  atti
          di indagine coperti dal segreto sono differiti,  se  vi  e'
          richiesta dell'organo procedente, al momento in  cui  cessa
          il segreto. 
              6. La validita',  l'efficacia  e  l'utilizzabilita'  di
          atti,   documenti   e   provvedimenti   nel    procedimento
          giudiziario basati sul trattamento di  dati  personali  non
          conforme a disposizioni di legge o di  regolamento  restano
          disciplinate  dalle  pertinenti  disposizioni   processuali
          nella materia civile e penale.» 
              - L'art. 1 della legge 11 gennaio  2018,  n.  5  (Nuove
          disposizioni in materia di iscrizione e  funzionamento  del
          registro  delle  opposizioni  e  istituzione  di   prefissi
          nazionali per le chiamate telefoniche a  scopo  statistico,
          promozionale e di ricerche di  mercato),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2018, n. 28, come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1. - 1. Ai fini della presente legge si applicano
          le definizioni di cui all'art. 4 del codice in  materia  di
          protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo
          30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 1 del regolamento di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  settembre
          2010, n. 178. 
              2. Possono iscriversi,  a  seguito  di  loro  specifica
          richiesta, anche contemporaneamente  per  tutte  le  utenze
          telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per  via
          telematica  o  telefonica,  al  registro   pubblico   delle
          opposizioni istituito ai sensi delcomma 1 dell'art.  3  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 178  del  2010,  tutti  gli  interessati  che
          vogliano opporsi al trattamento delle  proprie  numerazioni
          telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del
          telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o  di
          vendita diretta, ovvero per il compimento  di  ricerche  di
          mercato o di comunicazione commerciale. 
              3. Nel  registro  di  cui  al  comma  2  sono  comunque
          inserite anche le numerazioni fisse  non  pubblicate  negli
          elenchi di  abbonati  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono tenuti a
          fornire al gestore del registro con la stessa  periodicita'
          di aggiornamento prevista per la base di dati unica. 
              4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma
          2, le cui numerazioni siano o meno riportate negli  elenchi
          di abbonati di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  178  del
          2010,  possono  revocare,  anche  per  periodi   di   tempo
          definiti, la propria opposizione nei  confronti  di  uno  o
          piu' soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  c),  del
          medesimo regolamento, in qualunque momento, anche  per  via
          telematica o telefonica. 
              5. Con l'iscrizione al registro di cui al  comma  2  si
          intendono  revocati  tutti   i   consensi   precedentemente
          espressi,  con  qualsiasi  forma  o  mezzo  e  a  qualsiasi
          soggetto, che  autorizzano  il  trattamento  delle  proprie
          numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato  mediante
          operatore  con  l'impiego  del   telefono   per   fini   di
          pubblicita' o  di  vendita  ovvero  per  il  compimento  di
          ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale  ed  e'
          altresi' precluso, per le medesime finalita',  l'uso  delle
          numerazioni telefoniche cedute a  terzi  dal  titolare  del
          trattamento  sulla  base   dei   consensi   precedentemente
          rilasciati.  Sono   fatti   salvi   i   consensi   prestati
          nell'ambito di specifici rapporti contrattuali  in  essere,
          ovvero cessati da non piu'  di  trenta  giorni,  aventi  ad
          oggetto la fornitura di beni o  servizi,  per  i  quali  e'
          comunque  assicurata,  con   procedure   semplificate,   la
          facolta' di revoca. 
              6. E'  valido  il  consenso  al  trattamento  dei  dati
          personali prestato dall'interessato, ai titolari da  questo
          indicati, successivamente all'iscrizione  nel  registro  di
          cui al comma 2. 
              7. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o  mezzo,
          la comunicazione a terzi, il trasferimento e la  diffusione
          di dati personali degli interessati iscritti al registro di
          cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento,  per
          fini di pubblicita' o di vendita ovvero per  il  compimento
          di ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale  non
          riferibili alle attivita', ai prodotti o ai servizi offerti
          dal titolare del trattamento. 
              8. In caso di cessione a terzi di  dati  relativi  alle
          numerazioni telefoniche, il  titolare  del  trattamento  e'
          tenuto  a   comunicare   agli   interessati   gli   estremi
          identificativi del soggetto a  cui  i  medesimi  dati  sono
          trasferiti. 
              9. Al di fuori dei  casi  previsti  dall'art.  167  del
          codice di cui al decreto legislativo n. 196  del  2003,  in
          caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 7, si
          applica la sanzione amministrativa  di  cui  all'art.  166,
          comma 2 del medesimo codice. In caso di reiterazione  delle
          suddette violazioni, su segnalazione  del  Garante  per  la
          protezione dei  dati  personali,  le  autorita'  competenti
          possono altresi' disporre la sospensione o,  nelle  ipotesi
          piu' gravi,  la  revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio
          dell'attivita'. 
              10. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  178  del
          2010, in caso di  violazione  del  diritto  di  opposizione
          nelle forme previste dalla presente legge,  si  applica  la
          sanzione amministrativa di cui all'art. 166, comma  2,  del
          codice di cui al decreto legislativo n. 196  del  2003.  In
          caso  di  reiterazione  delle   suddette   violazioni,   su
          segnalazione  del  Garante  per  la  protezione  dei   dati
          personali,  le  autorita'   competenti   possono   altresi'
          disporre la sospensione o, nelle  ipotesi  piu'  gravi,  la
          revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'. 
              11. Il titolare del trattamento dei dati  personali  e'
          responsabile in solido delle violazioni delle  disposizioni
          della presente legge anche nel caso di affidamento a  terzi
          di attivita'  di  call  center  per  l'effettuazione  delle
          chiamate telefoniche. 
              12.  Gli  operatori  che  utilizzano   i   sistemi   di
          pubblicita'  telefonica  e  di  vendita  telefonica  o  che
          compiono ricerche di mercato  o  comunicazioni  commerciali
          telefoniche hanno l'obbligo di  consultare  mensilmente,  e
          comunque  precedentemente  all'inizio  di   ogni   campagna
          promozionale, il registro pubblico delle opposizioni  e  di
          provvedere all'aggiornamento delle proprie liste. 
              13. Al fine di rendere piu' agevole e meno  costosa  la
          consultazione  periodica  del  registro  da   parte   degli
          operatori di cui al comma 12, il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, sentiti il gestore del registro, se diverso  dal
          Ministero dello sviluppo  economico,  gli  operatori  e  le
          associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con
          proprio decreto da emanare entro sei  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge  detta  criteri
          generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le
          modalita' previste dall'art. 6, comma 1, del regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  178  del
          2010, conformandosi ai seguenti criteri: 
                a) promuovere l'adozione da  parte  del  gestore  del
          registro  e  degli  operatori  di  forme  tecniche,   anche
          mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine  di
          contenere  il  costo   delle   tariffe   di   consultazione
          preliminare del registro; 
                b) prevedere modelli tariffari  agevolati  anche  con
          forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui  non
          siano  state  comminate,  negli  ultimi  cinque  anni,   le
          sanzioni di cui all'art. 162, comma 2-quater, del codice di
          cui al decreto legislativo n. 196 del 2003; 
                c) prevedere  comunque,  nella  determinazione  delle
          tariffe, l'integrale copertura  dei  costi  di  tenuta  del
          registro. 
              14. E' vietato l'utilizzo di compositori telefonici per
          la ricerca automatica di numeri anche  non  inseriti  negli
          elenchi di  abbonati  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione  di  tale
          divieto, si  applica  la  sanzione  amministrativa  di  cui
          all'art. 162, comma 2-bis, del codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 196 del 2003. 
              15. Con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  da
          emanare su proposta del Ministro dello sviluppo  economico,
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono  apportate  le  opportune
          modifiche  alle  disposizioni  regolamentari  vigenti   che
          disciplinano le modalita' di iscrizione e funzionamento del
          registro  delle  opposizioni  ed   e'   altresi'   disposta
          l'abrogazione  di  eventuali   disposizioni   regolamentari
          incompatibili con le norme della presente legge.» 
              - L'art. 5-ter del decreto legislativo 14  marzo  2013,
          n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto  di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          aprile 2013, n. 80, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 5-ter  (Accesso  per  fini  scientifici  ai  dati
          elementari raccolti per finalita' statistiche).  -  1.  Gli
          enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del
          decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  di  seguito
          Sistan, possono consentire l'accesso per  fini  scientifici
          ai dati elementari, privi di ogni riferimento che  permetta
          l'identificazione   diretta   delle   unita'   statistiche,
          raccolti nell'ambito di trattamenti  statistici  di  cui  i
          medesimi soggetti siano titolari, a condizione che: 
              a) l'accesso sia richiesto da ricercatori  appartenenti
          a universita', enti di ricerca e  istituzioni  pubbliche  o
          private o loro strutture di ricerca,  inseriti  nell'elenco
          redatto  dall'autorita'  statistica   dell'Unione   europea
          (Eurostat)  o  che  risultino  in  possesso  dei  requisiti
          stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a),  a  seguito  di
          valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che
          concede l'accesso  e  approvata  dal  Comitato  di  cui  al
          medesimo comma 3; 
              b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto  abilitato
          a  rappresentare  l'ente   richiedente,   un   impegno   di
          riservatezza specificante le  condizioni  di  utilizzo  dei
          dati,  gli  obblighi  dei  ricercatori,   i   provvedimenti
          previsti in  caso  di  violazione  degli  impegni  assunti,
          nonche' le misure adottate per tutelare la riservatezza dei
          dati; 
              c) sia presentata una proposta di ricerca e  la  stessa
          sia ritenuta adeguata, sulla base dei  criteri  di  cui  al
          comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del  Sistan  che
          concede l'accesso. Il progetto deve  specificare  lo  scopo
          della ricerca, il motivo per il quale tale scopo  non  puo'
          essere conseguito senza l'utilizzo di  dati  elementari,  i
          ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti,  i
          metodi  di  ricerca  e  i  risultati   che   si   intendono
          diffondere.  Alla  proposta  di   ricerca   sono   allegate
          dichiarazioni di  riservatezza  sottoscritte  singolarmente
          dai ricercatori che  avranno  accesso  ai  dati.  E'  fatto
          divieto  di  effettuare  trattamenti  diversi   da   quelli
          previsti  nel  progetto  di  ricerca,  conservare  i   dati
          elementari  oltre  i  termini  di  durata   del   progetto,
          comunicare   i   dati   a   terzi   e   diffonderli,   pena
          l'applicazione della sanzione di cui all'art. 166, comma 2,
          del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              2. I dati elementari di cui al comma  1,  tenuto  conto
          dei tipi di dati nonche' dei rischi e delle conseguenze  di
          una loro illecita divulgazione, sono messi  a  disposizione
          dei ricercatori sotto  forma  di  file  a  cui  sono  stati
          applicati metodi di controllo al  fine  di  non  permettere
          l'identificazione  dell'unita'  statistica.  In   caso   di
          motivata richiesta, da cui emerga  la  necessita'  ai  fini
          della ricerca e l'impossibilita' di soluzioni  alternative,
          sono messi  a  disposizione  file  a  cui  non  sono  stati
          applicati tali metodi, purche' l'utilizzo di questi  ultimi
          avvenga all'interno di laboratori costituiti  dal  titolare
          dei  trattamenti  statistici  cui   afferiscono   i   dati,
          accessibili anche da remoto tramite laboratori  organizzati
          e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il
          rilascio dei risultati delle elaborazioni  sia  autorizzato
          dal responsabile del laboratorio stesso,  che  i  risultati
          della ricerca non permettano il collegamento con le  unita'
          statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto
          statistico  e  di  protezione   dei   dati   personali,   o
          nell'ambito di  progetti  congiunti  finalizzati  anche  al
          perseguimento di compiti  istituzionali  del  titolare  del
          trattamento statistico cui afferiscono i dati,  sulla  base
          di  appositi  protocolli  di   ricerca   sottoscritti   dai
          ricercatori che partecipano al progetto,  nei  quali  siano
          richiamate le norme in materia di segreto statistico  e  di
          protezione dei dati personali. 
              3. Sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali,  il  Comitato  di  indirizzo   e   coordinamento
          dell'informazione  statistica  (Comstat),   con   atto   da
          emanarsi ai  sensi  dell'art.3,  comma  6,  deldecreto  del
          Presidente della  Repubblica  7  settembre  2010,  n.  166,
          avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee  guida
          per  l'attuazione  della  disciplina  di  cui  al  presente
          articolo. In particolare, il Comstat stabilisce: 
                a) i criteri per il riconoscimento degli enti di  cui
          al  comma  1,  lettera  a),  avuto  riguardo   agli   scopi
          istituzionali   perseguiti,    all'attivita'    svolta    e
          all'organizzazione interna in  relazione  all'attivita'  di
          ricerca, nonche' alle  misure  adottate  per  garantire  la
          sicurezza dei dati; 
                b)  i  criteri  di  ammissibilita'  dei  progetti  di
          ricerca avuto  riguardo  allo  scopo  della  ricerca,  alla
          necessita' di disporre dei dati richiesti, ai  risultati  e
          benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e
          diffusione; 
                c) le modalita' di organizzazione e funzionamento dei
          laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2; 
                d) i criteri per  l'accreditamento  dei  gestori  dei
          laboratori   virtuali,   avuto    riguardo    agli    scopi
          istituzionali,     all'adeguatezza     della      struttura
          organizzativa e alle misure adottate per la gestione  e  la
          sicurezza dei dati; 
                e)  le  conseguenze  di  eventuali  violazioni  degli
          impegni  assunti  dall'ente  di  ricerca  e   dai   singoli
          ricercatori. 
              4. Nei siti  istituzionali  del  Sistan  e  di  ciascun
          soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli  enti
          di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari  resi
          disponibili. 
              5. Il  presente  articolo  si  applica  anche  ai  dati
          relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.»