Art. 22 
 
                  Fondi di solidarieta' bilaterali 
 
  1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e in
attesa della riforma dei Fondi di solidarieta' bilaterali di  settore
con  l'obiettivo  di  risolvere   esigenze   di   innovazione   delle
organizzazioni   aziendali   e   favorire   percorsi   di    ricambio
generazionale,   anche   mediante   l'erogazione    di    prestazioni
previdenziali integrative finanziate con i fondi  interprofessionali,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  i
fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  oltre
le finalita' previste dall'articolo 26, comma 9, del medesimo decreto
legislativo n. 148 del 2015,  possono  altresi'  erogare  un  assegno
straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano
i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione  quota
100 di cui al presente decreto entro il  31  dicembre  2021  e  ferma
restando la modalita' di finanziamento di cui all'articolo 33,  comma
3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  2. L'assegno di cui al comma 1 puo' essere erogato solo in presenza
di  accordi  collettivi   di   livello   aziendale   o   territoriale
sottoscritti con le organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale nei quali e' stabilito a garanzia
dei livelli occupazionali il numero  di  lavoratori  da  assumere  in
sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione. 
  3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui  all'articolo  32
del decreto legislativo n. 148 del  2015,  i  Fondi  di  solidarieta'
provvedono, a loro carico e previo il versamento  agli  stessi  Fondi
della relativa provvista finanziaria da parte dei datori  di  lavoro,
anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per
il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata  o  di
vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti  all'accesso  ai
Fondi di solidarieta'. Le disposizioni di cui al  presente  comma  si
applicano ai lavoratori che maturano i  requisiti  per  fruire  della
prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o
ricongiunzione, ovvero  a  coloro  che  raggiungono  i  requisiti  di
accesso alla prestazione straordinaria per  effetto  del  riscatto  o
della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate  ai  Fondi  di
solidarieta'  dal  datore  di  lavoro  interessato  e   costituiscono
specifica fonte di finanziamento riservata alle finalita' di  cui  al
presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi  della
normativa vigente. 
  4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi  1  e  2,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'articolo 26, comma 9, lettera  b),
e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del  decreto  legislativo  n.
148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore
di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al  pagamento  della
prestazione ai  lavoratori  fino  alla  prima  decorrenza  utile  del
trattamento pensionistico e, ove prevista dagli  accordi  istitutivi,
al versamento della contribuzione correlata  fino  al  raggiungimento
dei requisiti minimi previsti. 
  5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini  della  loro
efficacia,  devono  essere  depositati  entro  trenta  giorni   dalla
sottoscrizione   con   le   modalita'   individuate   in   attuazione
dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  151.
Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  ai  fondi
bilaterali gia' costituiti o in corso di costituzione. 
  6. Il Fondo di solidarieta' per il lavoro in  somministrazione,  di
cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015,
istituito  presso  il  Fondo  di  cui  all'articolo  12  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,  e'  autorizzato  a  versare
all'INPS, per periodi non coperti  da  contribuzione  obbligatoria  o
figurativa, contributi pari all'aliquota  di  finanziamento  prevista
per il Fondo lavoratori  dipendenti,  secondo  quanto  stabilito  dal
contratto collettivo nazionale delle imprese di  somministrazione  di
lavoro. Le modalita'  di  determinazione  della  contribuzione  e  di
versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell'economia  e
delle finanze da adottare  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Rientrano altresi' tra le competenze del Fondo di solidarieta' di cui
al presente comma, a  valere  sulle  risorse  appositamente  previste
dalla contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi  di
riconversione o  riqualificazione  professionale,  nonche'  le  altre
misure di politica attiva stabilite dalla  contrattazione  collettiva
stessa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 26,  comma  9  del  citato
          decreto  legislativo  n.  148,  del  2015,  si   veda   nei
          riferimenti normativi all'articolo 14. 
              - Il testo del citato decreto legislativo n.  148,  del
          2015, (Disposizioni per  il  riordino  della  normativa  in
          materia di ammortizzatori sociali in costanza  di  rapporto
          di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.
          183), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23  settembre
          2015, n. 221, S.O. 
              - Si riportano gli articoli 27, 32, e 33 comma  3,  del
          citato decreto legislativo n. 148 del 2015: 
              «Art.   27   (Fondi    di    solidarieta'    bilaterali
          alternativi). -  1.  In  alternativa  al  modello  previsto
          dall'articolo    26,    in    riferimento    ai     settori
          dell'artigianato e della  somministrazione  di  lavoro  nei
          quali,  in  considerazione  dell'operare   di   consolidati
          sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali
          settori,  le  organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          hanno adeguato alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto le fonti  normative  e  istitutive  dei  rispettivi
          fondi bilaterali, ovvero dei  fondi  interprofessionali  di
          cui all'articolo 118 della legge n. 388  del  2000,  o  del
          fondo di cui all'articolo 12  del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.   276,   alle   finalita'   perseguite
          dall'articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni  di
          cui ai commi seguenti. 
              2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1
          sia avvenuta la confluenza, in tutto  o  in  parte,  di  un
          fondo  interprofessionale  in  un  unico  fondo  bilaterale
          rimangono fermi  gli  obblighi  contributivi  previsti  dal
          predetto articolo 118 della legge n. 388  del  2000,  e  le
          risorse derivanti da  tali  obblighi  sono  vincolate  alle
          finalita' formative. 
              3. I fondi di cui al  comma  1  assicurano  almeno  una
          delle seguenti prestazioni: 
                a) un assegno di durata  e  misura  pari  all'assegno
          ordinario di cui all'articolo 30, comma 1; 
                b) l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo  31,
          eventualmente limitandone il periodo  massimo  previsto  al
          comma 2 di  tale  articolo,  prevedendo  in  ogni  caso  un
          periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un  biennio
          mobile. 
              4.  I  fondi  di  cui  al  comma  1  si  adeguano  alle
          disposizioni di cui al comma 3 entro il 31  dicembre  2015.
          In mancanza, i datori di lavoro,  che  occupano  mediamente
          piu'  di  5  dipendenti,  aderenti   ai   fondi   suddetti,
          confluiscono nel fondo di  integrazione  salariale  di  cui
          all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e  possono
          richiedere   le   prestazioni   previste   dal   fondo   di
          integrazione salariale per  gli  eventi  di  sospensione  o
          riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
          2016. 
              5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e  i
          contratti collettivi definiscono: 
                a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria
          di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di  cui
          alla lettera e), allo 0,45  per  cento  della  retribuzione
          imponibile previdenziale a decorrere dal 1°  gennaio  2016,
          ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri
          che devono essere stabiliti da  un  accordo  tra  le  parti
          sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il  31
          dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che
          occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo
          di cui al comma 1, confluiscono nel fondo  di  integrazione
          salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio
          2016 e  possono  richiedere  le  prestazioni  previste  dal
          medesimo fondo per gli eventi di  sospensione  o  riduzione
          del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016; 
                b) le tipologie  di  prestazioni  in  funzione  delle
          disponibilita' del fondo di cui al comma 1; 
                c)   l'adeguamento    dell'aliquota    in    funzione
          dell'andamento della gestione  ovvero  la  rideterminazione
          delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
          tenendo presente in  via  previsionale  gli  andamenti  del
          relativo settore in relazione anche a quello piu'  generale
          dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario  del
          fondo di cui al comma 1; 
                d) la possibilita' di far confluire al fondo  di  cui
          al  comma  1  quota  parte  del  contributo  previsto   per
          l'eventuale fondo  interprofessionale  istituito  ai  sensi
          dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000; 
                e) la possibilita' di far confluire al fondo  di  cui
          al  comma   1   quota   parte   del   contributo   previsto
          dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276  del  2003,
          prevedendo   un'aliquota   complessiva   di   contribuzione
          ordinaria di finanziamento del predetto fondo  a  esclusivo
          carico del datore di lavoro, in misura non  inferiore  allo
          0,30 per cento della retribuzione imponibile  previdenziale
          a decorrere dal 1° gennaio 2016; 
                f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1  di
          avere le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere
          a) e b); 
                g) criteri e requisiti per la gestione del  fondo  di
          cui al comma 1. 
              6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  sentite  le  parti  sociali
          istitutive dei fondi bilaterali di cui  al  comma  1,  sono
          dettate disposizioni per determinare: 
                a)  criteri  volti  a  garantire  la   sostenibilita'
          finanziaria dei fondi; 
                b) requisiti di professionalita' e  onorabilita'  dei
          soggetti preposti alla gestione dei fondi; 
                c) criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi; 
                d)  modalita'  volte  a  rafforzare  la  funzione  di
          controllo  sulla  corretta  gestione   dei   fondi   e   di
          monitoraggio  sull'andamento   delle   prestazioni,   anche
          attraverso  la  determinazione  di  standard  e   parametri
          omogenei.» 
              «Art. 32 (Prestazioni ulteriori). - 1. I fondi  di  cui
          all'articolo 26 possono inoltre erogare prestazioni volte a
          perseguire le finalita' di cui  al  comma  9  del  medesimo
          articolo. 
              2. I fondi  di  cui  all'articolo  27  possono  inoltre
          erogare prestazioni volte a perseguire le finalita' di  cui
          all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b).» 
              «Art. 33 (Contributi di finanziamento). - (Omissis). 
              3. Per l'assegno straordinario di cui all'articolo  26,
          comma 9, e' dovuto, da  parte  del  datore  di  lavoro,  un
          contributo  straordinario  di  importo  corrispondente   al
          fabbisogno   di   copertura   dell'assegno    straordinario
          erogabile e della contribuzione correlata.». 
              - Si riporta l'articolo 4, commi 1 e 2 della  legge  28
          giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma  del
          mercato del lavoro in una prospettiva di crescita): 
              «Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia  di  mercato
          del lavoro). - 1.  Nei  casi  di  eccedenza  di  personale,
          accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente piu'
          di  quindici  dipendenti  e  le  organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative a  livello  aziendale  possono
          prevedere  che,  al  fine  di   incentivare   l'esodo   dei
          lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si  impegni  a
          corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari
          al trattamento di pensione che  spetterebbe  in  base  alle
          regole   vigenti,   ed   a   corrispondere   all'INPS    la
          contribuzione fino al raggiungimento dei  requisiti  minimi
          per il pensionamento. La  stessa  prestazione  puo'  essere
          oggetto di accordi sindacali nell'ambito  di  procedure  ex
          articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  ovvero
          nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente
          conclusi con  accordo  firmato  da  associazione  sindacale
          stipulante  il  contratto  collettivo   di   lavoro   della
          categoria. 
              2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma
          1  debbono  raggiungere   i   requisiti   minimi   per   il
          pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro  anni
          successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.». 
              - Si riporta l'articolo 14 del decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e
          semplificazione  delle  procedure  e  degli  adempimenti  a
          carico di cittadini  e  imprese  e  altre  disposizioni  in
          materia di rapporto  di  lavoro  e  pari  opportunita',  in
          attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 14 (Deposito  contratti  collettivi  aziendali  o
          territoriali). - 1. I benefici contributivi o fiscali e  le
          altre agevolazioni connesse con  la  stipula  di  contratti
          collettivi aziendali o  territoriali  sono  riconosciuti  a
          condizione che  tali  contratti  siano  depositati  in  via
          telematica presso  la  Direzione  territoriale  del  lavoro
          competente, che li mette a disposizione,  con  le  medesime
          modalita', delle altre  amministrazioni  ed  enti  pubblici
          interessati.». 
              - Si riporta l'articolo 12 del decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia
          di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla  legge  14
          febbraio 2003, n. 30): 
              «Art. 12 (Fondi per la formazione e l'integrazione  del
          reddito) - 1. I soggetti autorizzati alla  somministrazione
          di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma  4
          un contributo  pari  al  4  per  cento  della  retribuzione
          corrisposta ai lavoratori assunti  con  contratto  a  tempo
          determinato    per    l'esercizio    di    attivita'     di
          somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di
          formazione  e  riqualificazione  professionale,  nonche'  a
          misure di carattere previdenziale e di sostegno al  reddito
          a favore dei  lavoratori  assunti  con  contratto  a  tempo
          determinato,  dei  lavoratori   che   abbiano   svolto   in
          precedenza missioni di lavoro in somministrazione in  forza
          di contratti a  tempo  determinato  e,  limitatamente  agli
          interventi  formativi,  dei  potenziali  candidati  a   una
          missione. 
              2. I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione  di
          lavoro sono altresi' tenuti e versare ai fondi  di  cui  al
          comma  4  un  contributo  pari  al  4   per   cento   della
          retribuzione  corrisposta   ai   lavoratori   assunti   con
          contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono  destinate
          a: 
                a)  iniziative   comuni   finalizzate   a   garantire
          l'integrazione  del  reddito  dei  lavoratori  assunti  con
          contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; 
                b)  iniziative  comuni   finalizzate   a   verificare
          l'utilizzo  della  somministrazione  di  lavoro  e  la  sua
          efficacia anche in termini di  promozione  della  emersione
          del  lavoro  non  regolare  e  di  contrasto  agli  appalti
          illeciti; 
                c) iniziative per l'inserimento  o  il  reinserimento
          nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche  in
          regime di accreditamento con le regioni; 
                d) per la promozione di percorsi di qualificazione  e
          riqualificazione professionale. 
              3. Gli interventi di cui ai commi 1 e  2  sono  attuati
          nel quadro delle politiche e  delle  misure  stabilite  dal
          contratto collettivo nazionale di lavoro delle  imprese  di
          somministrazione    di    lavoro,    sottoscritto     dalle
          organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4. 
              4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
          fondo bilaterale appositamente costituito, anche  nell'ente
          bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto  collettivo
          nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro: 
                a) come soggetto giuridico di natura  associativa  ai
          sensi dell'articolo 36 del codice civile; 
                b) come soggetto dotato di personalita' giuridica  ai
          sensi dell'articolo 12 del codice civile  con  procedimento
          per  il  riconoscimento  rientrante  nelle  competenze  del
          Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio  1991,  n.
          13. 
              5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
          autorizzazione del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali, previa verifica della  congruita',  rispetto  alle
          finalita' istituzionali  previste  ai  commi  1  e  2,  dei
          criteri di gestione e delle strutture di funzionamento  del
          fondo   stesso,   con    particolare    riferimento    alla
          sostenibilita'  finanziaria  complessiva  del  sistema.  Il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita  la
          vigilanza sulla gestione dei  fondi  e  approva,  entro  il
          termine  di  sessanta  giorni   dalla   presentazione,   il
          documento contenente le regole stabilite dal fondo  per  il
          versamento dei contributi e per la gestione, il  controllo,
          la rendicontazione e il finanziamento degli  interventi  di
          cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente  tale  termine,  il
          documento si intende approvato. 
              6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
          collettivi  nazionali  di   lavoro   stipulate   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 24  giugno  1997,  n.
          196. 
              7. I contributi versati ai sensi dei commi  1  e  2  si
          intendono soggetti  alla  disciplina  di  cui  all'articolo
          26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196. 
              8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi
          di cui ai commi 1 e 2, il datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
          corrispondere  al  fondo  di  cui  al  comma  4,  oltre  al
          contributo omesso, gli interessi nella misura prevista  dal
          tasso indicato all' articolo 1 del  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre  2005,  piu'
          il 5 per cento,  nonche'  una  sanzione  amministrativa  di
          importo pari al contributo omesso. 
              8-bis.  In  caso  di  mancato  rispetto  delle   regole
          contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il
          finanziamento delle attivita' formative oppure  procede  al
          recupero totale o parziale dei finanziamenti gia' concessi.
          Le relative  somme  restano  a  disposizione  dei  soggetti
          autorizzati alla somministrazione per ulteriori  iniziative
          formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla  predetta
          disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro  e
          delle politiche  sociali,  si  procede  ad  una  definitiva
          riduzione  delle  somme   a   disposizione   dei   soggetti
          autorizzati  alla  somministrazione  di  lavoro  in  misura
          corrispondente   al   valore   del    progetto    formativo
          inizialmente presentato o al valore del progetto  formativo
          rendicontato e finanziato. Tali  somme  sono  destinate  al
          fondo di cui al comma 4. 
              9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali con proprio decreto, sentite  le  associazioni  dei
          datori e dei prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale   puo'   ridurre   i
          contributi di cui ai commi 1 e 2  in  relazione  alla  loro
          congruita' con le finalita' dei relativi fondi. 
              9-bis. Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo
          trovano   applicazione   con   esclusivo   riferimento   ai
          lavoratori   assunti   per   prestazioni   di   lavoro   in
          somministrazione.».