Art. 22. Attivita' ispettive e di revisione sulla protezione dei dati personali 1. Il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa competente in materia di attivita' ispettive e di revisione cura lo svolgimento dell'attivita' ispettiva effettuata ai sensi degli articoli 157 e 158 del codice nonche' ai sensi dell'art. 58, paragrafo 1, e dell'art. 62 del RGPD, tenuto anche conto della programmazione dell'attivita' ispettiva disposta dal Collegio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), del presente regolamento, sulla base di un ordine di servizio sottoscritto dal dirigente del medesimo dipartimento. Effettuati gli accertamenti relativi agli elementi idonei in ordine alle presunte violazioni, il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa inoltra gli atti al segretario generale per l'assegnazione alla competente unita' organizzativa ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Garante n. 1/2000, per il seguito di trattazione. 2. Valutata la sussistenza di eventi di particolare rilevanza, il Collegio puo' disporre ulteriori attivita' ispettive, da svolgersi secondo le modalita' di cui al comma 1 del presente regolamento. 3. Il dipartimento servizio o altra unita' organizzativa competente in materia di attivita' ispettive e di revisione cura altresi' i controlli di cui al comma 1 nell'ambito delle istruttorie preliminari e dei procedimenti amministrativi comunque avviati presso altre unita' organizzative dell'Autorita', alle quali e' restituito l'esito per la successiva trattazione. 4. L'attivita' ispettiva effettuata ai sensi degli articoli 157 e 158 del codice puo' essere curata dal dipartimento servizio o altra unita' organizzativa competente in materia di attivita' ispettive e di revisione ovvero delegata alla Guardia di finanza. La stessa puo' essere altresi' effettuata avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato. 5. L'ordine di servizio con cui e' disposta l'attivita' ispettiva individua il titolare o il responsabile del trattamento destinatari del controllo, i poteri di indagine utilizzati, l'ambito del controllo, il luogo ove si svolge l'accertamento, il responsabile delle attivita' e gli ulteriori partecipanti, designati d'intesa con i dirigenti dei dipartimenti, servizi o altre unita' organizzative; l'ordine di servizio indica altresi' le sanzioni previste ai sensi dell'art. 83, paragrafo 5, lettera e), del RGPD e degli articoli 166 e 168 del codice. 6. Nel corso dell'attivita' ispettiva, della quale puo' essere dato preavviso, e' possibile, in particolare: a) controllare, estrarre ed acquisire copia dei documenti, anche in formato elettronico; b) richiedere informazioni e spiegazioni; c) accedere alle banche dati ed agli archivi; d) acquisire copia delle banche dati e degli archivi su supporto informatico. 7. Durante l'attivita' ispettiva il soggetto sottoposto ad ispezione puo' farsi assistere da consulenti di propria fiducia e fare riserva di produrre la documentazione non immediatamente reperibile entro un termine congruo, di regola non superiore a trenta giorni; in casi eccezionali, puo' essere richiesto un differimento di tale termine. 8. Le attivita' di revisione sulla protezione dei dati personali sono avviate ai sensi dell'art. 58, paragrafo 1, lettera b), del RGPD, presso il titolare o il responsabile del trattamento ovvero presso la sede dell'Autorita'. In tale ultimo caso, l'attivita' si svolge a seguito di convocazione del titolare o del responsabile presso il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa competente in materia di attivita' ispettive e di revisione. Nell'ambito delle attivita' di revisione, qualora emergano elementi di criticita' nel trattamento dei dati personali, possono essere avviate attivita' ispettive al fine di rilevare eventuali violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali. 9. Dell'attivita' svolta ai sensi dei commi precedenti, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese ed ai documenti acquisiti, e' redatto processo verbale, una copia del quale viene consegnata al soggetto sottoposto ad ispezione ovvero ad attivita' di revisione.