Art. 22 Disposizioni di attuazione 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere integrate (( , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, )) le disposizioni di attuazione di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, anche al fine di rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attivita' di monitoraggio ivi comprese quelle sull'evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti.
Riferimenti normativi - Il testo del comma 2 dell'art. 13 del citato decreto-legge n. 18 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 20.