Art. 22 bis 
 
 
          Estensione dei benefici della zona franca urbana 
                          ai professionisti 
 
  1. All'articolo  46  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, dopo  le  parole:  «Le  imprese»  sono  inserite  le
seguenti: «e i professionisti»; 
  b) al comma 3, dopo le parole:  «alle  imprese»  sono  inserite  le
seguenti: «e ai professionisti»; 
  c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Per  i
professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e il 2020.»; 
  d) al comma 5, dopo le parole:  «alle  imprese»  sono  inserite  le
seguenti: «e ai professionisti»; 
  e) al  comma  6,  le  parole:  «dalle  imprese  beneficiarie»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dalle  imprese  e  dai  professionisti
beneficiari». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 46,  del  citato  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 46 (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia).  -
          1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio,  dell'Umbria,  delle
          Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici  che  si
          sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui  agli
          allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
          convertito, con modificazioni, con  la  legge  15  dicembre
          2016, n. 229, e' istituita la zona franca urbana  ai  sensi
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                2. Le imprese e i professionisti che  hanno  la  sede
          principale o l'unita' locale all'interno della zona  franca
          di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli  eventi
          sismici la riduzione del fatturato almeno pari  al  25  per
          cento nel periodo dal 1°  settembre  2016  al  31  dicembre
          2016, rispetto al corrispondente  periodo  dell'anno  2015,
          possono beneficiare, in relazione ai redditi  e  al  valore
          della  produzione  netta   derivanti   dalla   prosecuzione
          dell'attivita'   nei   citati   Comuni,   delle    seguenti
          agevolazioni: 
                  a) esenzione dalle imposte sui redditi del  reddito
          derivante   dallo   svolgimento    dell'attivita'    svolta
          dall'impresa nella zona franca di cui al  comma  1  fino  a
          concorrenza, per ciascun periodo di  imposta,  dell'importo
          di  100.000  euro  riferito  al  reddito  derivante   dallo
          svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa  nella  zona
          franca; 
                  b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'
          produttive del  valore  della  produzione  netta  derivante
          dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa  nella
          zona franca di cui al comma 1 nel limite  di  euro  300.000
          per ciascun periodo di imposta, riferito  al  valore  della
          produzione netta; 
                  c) esenzione dalle imposte municipali  proprie  per
          gli immobili siti nella zona franca  di  cui  al  comma  1,
          posseduti e utilizzati dai  soggetti  di  cui  al  presente
          articolo per l'esercizio dell'attivita' economica; 
                  d)   esonero   dal   versamento   dei    contributi
          previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per
          l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a  carico  dei
          datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro  dipendente.
          L'esonero  di  cui  alla  presente  lettera  spetta,   alle
          medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro
          autonomo che svolgono l'attivita'  all'interno  della  zona
          franca urbana. 
                3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi',
          alle imprese e  ai  professionisti  che  intraprendono  una
          nuova iniziativa economica all'interno  della  zona  franca
          entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle  imprese  che
          svolgono attivita'  appartenenti  alla  categoria  F  della
          codifica ATECO 2007 che alla data del 24  agosto  2016  non
          avevano la sede legale o operativa nei comuni di  cui  agli
          allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229. 
                4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3  sono  concesse
          per il periodo di imposta in corso alla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          per  i  tre  anni  successivi.  Per  i  professionisti   le
          esenzioni sono concesse per il 2019 e il 2020. 
                4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza  sociale
          disciplina con propri provvedimenti,  entro  trenta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, le modalita' di restituzione  dei  contributi
          non dovuti dai soggetti beneficiari delle  agevolazioni  di
          cui al presente articolo che sono versati  all'entrata  del
          bilancio dello Stato. 
                5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i
          Comuni di  cui  all'allegato  2-bis  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la
          legge 15 dicembre 2016, n. 229.  Le  esenzioni  di  cui  al
          comma 2, spettano alle  imprese  e  ai  professionisti  che
          hanno la sede principale o l'unita' locale  nei  comuni  di
          cui al predetto allegato  2-bis  e  che  hanno  subito  nel
          periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione
          del fatturato almeno pari  al  25  per  cento  rispetto  al
          corrispondente periodo dell'anno 2016. 
                6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4  e  5,
          e' autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno
          2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e  di  141,7
          milioni di euro per l'anno  2019,  che  costituisce  limite
          annuale. Per i periodi  d'imposta  dal  2019  al  2020,  le
          agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al
          periodo  precedente  non  fruite  dalle   imprese   e   dai
          professionisti beneficiari. 
                7. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono
          concesse ai sensi e nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis»,
          e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 
                8.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
          presente articolo si applicano, in quanto  compatibili,  le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo
          economico  10  aprile  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  161  dell'11  luglio  2013,   e   successive
          modificazioni,  recante  le  condizioni,   i   limiti,   le
          modalita'  e  i  termini  di  decorrenza  e  durata   delle
          agevolazioni   concesse   ai   sensi   dell'art.   37   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.».