(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
           Assenze per malattia in caso di gravi patologie 
                    richiedenti terapie salvavita 
 
    1. In caso di patologie gravi che richiedano  terapie  salvavita,
come ad esempio l'emodialisi,  la  chemioterapia  ed  altre  ad  esse
assimilabili, secondo le modalita' di cui al comma  2,  sono  esclusi
dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del
periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero  o  di
day-hospital, nonche' i giorni di  assenza  dovuti  all'effettuazione
delle citate terapie.  In  tali  giornate  il  dirigente  ha  diritto
all'intero trattamento economico previsto  dall'art.  21,  comma  10,
lett. a). 
    2. L'attestazione della sussistenza delle  particolari  patologie
richiedenti le terapie salvavita  di  cui  al  comma  1  deve  essere
rilasciata dalle competenti  strutture  medico-legali  delle  Aziende
sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle
strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni. 
    3. Rientrano nella disciplina del  comma  1  anche  i  giorni  di
assenza  dovuti  agli  effetti  collaterali  delle  citate   terapie,
comportanti incapacita' lavorativa per un periodo massimo di  quattro
mesi per ciascun anno solare. 
    4. I giorni  di  assenza  dovuti  alle  terapie  e  agli  effetti
collaterali delle stesse, di cui ai commi 1  e  3,  sono  debitamente
certificati  dalla  struttura  medica  convenzionata  ove  e'   stata
effettuata la terapia o dall'organo medico competente. 
    5. La procedura per il riconoscimento della  grave  patologia  e'
attivata dall'interessato e,  dalla  data  del  riconoscimento  della
stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti. 
    6. La disciplina del presente articolo si  applica  alle  assenze
per   l'effettuazione    delle    terapie    salvavita    intervenute
successivamente alla data di sottoscrizione definitiva  del  presente
contratto collettivo nazionale.