Art. 22 Qualita' dei supporti dati ottici 1. Gli operatori economici garantiscono un'elevata leggibilita' dei supporti dati ottici. Una qualita' dei supporti dati ottici di almeno 3.5 in conformita' alla norma ISO/IEC 15415:2011 per i supporti dati bidimensionali, o in conformita' alla norma ISO/IEC 15416:2016 per i simboli lineari e' considerata rispondente alle prescrizioni di cui al presente articolo. 2. Gli operatori economici garantiscono che i supporti dati ottici siano in grado di rimanere leggibili per almeno cinque anni dopo la loro creazione.