(Allegato A-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
 Trasferimento dei beneficiari e variazione capacita' di accoglienza 
 
    1. Le variazioni del numero di ospiti tra  strutture  attive  nel
medesimo progetto sono comunicate con le modalita'  di  cui  all'art.
20. 
    2. Non e' ammessa la  riduzione  del  numero  dei  posti  di  una
struttura gia' attivata e la corrispondente attivazione di  un  nuovo
immobile,  se  non  previa  autorizzazione  nei  casi   adeguatamente
motivati in relazione a specifiche esigenze dei  beneficiari,  ovvero
per cause di forza maggiore.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dalla
Direzione  centrale,  sulla  base   dell'istruttoria   del   Servizio
centrale, ed e' caricata tempestivamente sulla piattaforma FNAsilo.