Art. 22 
 
                  Credito d'imposta su commissioni 
                        pagamenti elettronici 
 
  1. Agli esercenti attivita' di impresa, arte o  professioni  spetta
un credito  di  imposta  pari  al  30  per  cento  delle  commissioni
addebitate per le transazioni effettuate mediante carte  di  credito,
di  debito  o  prepagate  emesse  da  operatori  finanziari  soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605. 
  ((1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta altresi' per
le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri
strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Agli oneri  derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1,4 milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e a 2,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   del   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.)) 
  2. Il credito d'imposta ((di cui ai commi 1 e 1-bis)) spetta per le
commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e  prestazioni  di
servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio  2020,
a condizione che i ricavi  e  compensi  relativi  all'anno  d'imposta
precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. 
  3. L'agevolazione di  cui  al  presente  articolo  si  applica  nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di  cui  al  regolamento  (UE)
n.1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea  per  gli  aiuti  de  minimis,  del
regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18  dicembre  2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore
agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione,  del  27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis
nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
  4.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal  mese  successivo  a  quello  di
sostenimento della spesa e deve essere indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del  credito
e nelle dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi  d'imposta
successivi fino a quello nel quale  se  ne  conclude  l'utilizzo.  Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito  ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  recante
testo unico delle imposte sui redditi. 
  5. Gli operatori che  mettono  a  disposizione  degli  esercenti  i
sistemi di pagamento ((di  cui  ai  commi  1  e  1-bis))  trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni  necessarie
a controllare la  spettanza  del  credito  d'imposta.  ((Al  fine  di
tutelare  la  trasparenza  in  materia  di  costi  delle  commissioni
bancarie, la Banca d'Italia,  con  provvedimento  da  adottare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, individua le modalita' e i  criteri
con cui gli operatori di cui al periodo precedente  trasmettono  agli
esercenti,  mensilmente  e  per  via  telematica,   l'elenco   e   le
informazioni relativi alle  transazioni  effettuate  nel  periodo  di
riferimento.)) 
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanare entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono definiti i termini, le modalita' e il  contenuto  delle
comunicazioni di cui al comma 5. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   sesto   comma
          dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
          29  settembre   1973,   n.   605   (Disposizioni   relative
          all'anagrafe   tributaria   e   al   codice   fiscale   dei
          contribuenti): 
                «Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - 1.
          - 5. Omissis. 
                Le  banche,  la  societa'  Poste  italiane  Spa,  gli
          intermediari finanziari, le imprese  di  investimento,  gli
          organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio,  le
          societa' di gestione  del  risparmio,  nonche'  ogni  altro
          operatore finanziario,  fatto  salvo  quanto  disposto  dal
          secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
          sono tenuti a rilevare  e  a  tenere  in  evidenza  i  dati
          identificativi,  compreso  il  codice  fiscale,   di   ogni
          soggetto che intrattenga  con  loro  qualsiasi  rapporto  o
          effettui, per conto proprio ovvero per conto o  a  nome  di
          terzi,  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria   ad
          esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
          corrente postale per un importo unitario inferiore a  1.500
          euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza  di  qualsiasi
          operazione di cui al precedente  periodo,  compiuta  al  di
          fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura  degli
          stessi  sono   comunicate   all'anagrafe   tributaria,   ed
          archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei  dati
          anagrafici dei titolari e dei  soggetti  che  intrattengono
          con  gli  operatori   finanziari   qualsiasi   rapporto   o
          effettuano  operazioni  al  di   fuori   di   un   rapporto
          continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
          terzi, compreso il codice fiscale. 
                Omissis.». 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 13-ter. 
              Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
          18 dicembre 2013 relativo all'applicazione  degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea  agli  aiuti  «de  minimis»  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
          18 dicembre 2013 relativo all'applicazione  degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti «de minimis»  nel  settore  agricolo  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              Il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,  del
          27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore  della   pesca   e
          dell'acquacoltura e' pubblicato nella  G.U.U.E.  28  giugno
          2014, n. L 190. 
              Il  testo   dell'articolo   17   del   citato   decreto
          legislativo  n.  241  del  1997  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 2. 
              Si riporta il testo vigente degli articoli  61  e  109,
          comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica
          n. 917 del 1986: 
                «Art. 61 (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi inerenti all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
                2. La parte di interessi passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'articolo 15.» 
                «Art. 109 (Norme generali sui componenti del  reddito
          d'impresa). - 1. - 4. Omissis. 
                5. Le spese e gli altri componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
                Omissis.»