Art. 22 Disposizioni di attuazione 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere integrate le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, anche al fine di rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attivita' di monitoraggio ivi comprese quelle sull'evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia.