Art. 22 
 
Misure relative al personale tecnico  in  servizio  presso  gli  enti
          locali e gli uffici speciali per la ricostruzione 
 
  1. All'articolo 50 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera a), le parole  "nella  misura  massima  di
cento unita'" sono soppresse; 
    b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole "e' corrisposto con
oneri  a  carico  esclusivo  del  Commissario   straordinario"   sono
aggiunte, in fine, le seguenti: ",  il  quale  provvede  direttamente
ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche
di provenienza ovvero con altra amministrazione dello  Stato  o  ente
locale"; 
    c)  al  comma  7,  lettera  c),  dopo  le   parole   "Commissario
Straordinario"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",   previa   verifica
semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati
dallo stesso e dai vice commissari". 
  2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "per le esigenze  di
cui al comma 1"  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  ",  anche
stipulando contratti a tempo parziale"; 
    b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole "anche in deroga al
limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per  una
sola volta e" sono soppresse e le  parole  "31  dicembre  2018"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019 e comunque nel  rispetto
dei limiti temporali previsti dalla normativa europea"; 
    c) il comma 3-quinquies e' abrogato. 
  3. All'articolo 2-bis, comma 32, quarto periodo, del  decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, dopo le parole "dalla legge 7 agosto 2012,  n.
134,"  sono  inserite  le  seguenti:  "e'  assegnato  temporaneamente
all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e". 
  4. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
al primo periodo, la parola "cessazione" e' sostituita dalla seguente
"riduzione".