Art. 22 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo
4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
pubblica. Le amministrazioni e le  autorita'  interessate  provvedono
agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 3 maggio 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede