Articolo 22 - Sanzioni penali contro le persone fisiche 1 Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione commessi da persone fisiche siano punibili mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le sanzioni pecuniarie, tenuto conto della gravita' dei reati. Tali sanzioni includono misure privative della liberta' che possono dar luogo a estradizione, in base a quanto definito dalla legislazione nazionale.