Art. 22 
 
                    Direzione generale «Bilancio» 
 
  1.  La  Direzione  generale   Bilancio   cura   il   bilancio,   la
programmazione e il  controllo  di  gestione  del  Ministero  per  le
risorse finanziarie nazionali. 
  2. Il direttore generale, in particolare: 
  a) cura, su proposta dei direttori generali centrali, dei  titolari
degli uffici dirigenziali  di  cui  agli  articoli  34  e  35  e  dei
segretari distrettuali,  l'istruttoria  per  la  predisposizione  dei
programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e
straordinari di competenza del Ministero  e  dei  relativi  piani  di
spesa nonche' dei programmi annuali di contributi in conto  capitale,
da sottoporre  all'approvazione  del  Ministro,  tenuto  conto  della
necessita' di integrazione delle diverse fonti  di  finanziamento,  e
attribuisce, anche mediante ordini  di  accreditamento,  le  relative
risorse finanziarie agli organi competenti; 
  b) rileva il fabbisogno finanziario del  Ministero;  in  attuazione
delle direttive del Ministro, cura la gestione unitaria del bilancio;
su proposta dei direttori generali centrali, cura la  predisposizione
dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero  in  sede  di
formazione e di assestamento  del  bilancio  e  delle  operazioni  di
variazione compensativa, la redazione delle proposte per  il  disegno
di legge di stabilita'; 
  c) cura la fase istruttoria relativa all'assegnazione delle risorse
finanziarie ai centri di responsabilita' e tutti gli  atti  connessi;
predispone gli atti relativi  alla  gestione  unificata  delle  spese
strumentali  individuate  con  decreto   del   Ministro,   ai   sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.  279,  e
successive modificazioni; 
  d) cura, in modo unitario per  il  Ministero,  i  rapporti  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  e) cura l'istruttoria per la predisposizione  dei  programmi  degli
interventi da finanziare in attuazione dei programmi di  ripartizione
di risorse  finanziarie  rivenienti  da  leggi  e  provvedimenti,  in
relazione alle destinazioni per esse previste; 
  f) dispone le  rilevazioni  ed  elaborazioni  statistiche  relative
all'attivita'  del  Ministero,  comprese  quelle  previste  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  e
successive   modificazioni;   tali   rilevazioni   ed    elaborazioni
statistiche sono costantemente  aggiornate  e  messe  a  disposizione
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  delle
altre  strutture  centrali  e  periferiche,  secondo  le   rispettive
competenze; 
  g)  cura  e  promuove  l'acquisizione  delle  risorse   finanziarie
aggiuntive  nazionali,   in   relazione   alle   diverse   fonti   di
finanziamento; cura  i  rapporti  con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico relativamente alle intese istituzionali di programma  e  ai
relativi accordi attuativi di cui all'articolo 2,  comma  203,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni; 
  h) cura, in attuazione del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
286,  e  successive  modificazioni,  il  controllo  di  gestione,  in
raccordo  con  i  centri  di  costo  del  Ministero,  per  verificare
l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa
al fine di  ottimizzare,  anche  mediante  tempestivi  interventi  di
correzione, il rapporto tra costi e risultati; comunica all'Organismo
indipendente di valutazione della performance gli esiti del controllo
di gestione; 
  i)  coordina  i  centri  di  responsabilita'  del  Ministero  negli
adempimenti relativi alla contabilita' economica di cui  all'articolo
10 del decreto legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  e  successive
modificazioni; 
  l) coordina e svolge attivita' di supporto ai centri di  costo  del
Ministero  negli  adempimenti  relativi  alla  gestione  del  sistema
informativo SICOGE, anche ai fini  dell'adozione  di  un  sistema  di
scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica,
ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'articolo  6,   comma   6,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni; 
  m) monitora e analizza la  situazione  finanziaria  dei  centri  di
responsabilita' amministrativa del Ministero; 
  n) monitora e  analizza  l'utilizzo  delle  risorse  da  parte  dei
funzionari delegati del Ministero; 
  o) analizza ed effettua il monitoraggio degli investimenti pubblici
di  competenza  del  Ministero,  anche  avvalendosi  del  Nucleo   di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici; 
  p)  effettua  la  riprogrammazione  degli  interventi  relativi   a
programmi approvati per i quali non risultino avviate le procedure di
gara ai sensi dell'articolo 2, comma 386,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni; 
  q) cura gli adempimenti relativi al riequilibrio finanziario  degli
istituti di cui all'articolo 29, commi 2 e 3,  nonche'  il  reintegro
degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della  spesa
del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del  decreto-legge  31
marzo 2011, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni; 
  r) assicura l'assistenza tecnica sulle materie  giuridico-contabili
di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le
relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi sulla  base
dei dati forniti dagli uffici competenti; 
  s) cura la gestione del trattamento  economico  del  personale  del
Ministero; 
  t)  esercita  i  diritti  dell'azionista,  secondo  gli   indirizzi
impartiti dal Ministro, sulle  societa'  partecipate  dal  Ministero,
sentite  le  Direzioni  generali  competenti  per  materia;  esercita
altresi' le funzioni di vigilanza relativamente ai profili finanziari
e contabili sugli Istituti dotati di autonomia e sugli enti vigilati,
controllati o partecipati dal Ministero, in raccordo con le Direzioni
generali competenti per materia; 
  u) cura gli adempimenti connessi al riparto della quota del  cinque
per mille dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  destinata
alla  finalita'  del  finanziamento  delle   attivita'   di   tutela,
promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; 
  v) cura gli adempimenti di competenza del Ministero  in  ordine  ai
benefici fiscali previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106, e successive modificazioni; 
  z) favorisce, coadiuvato dalla Direzione  generale  Musei  e  dalle
Direzioni  territoriali   delle   reti   museali,   l'erogazione   di
elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno  della  cultura,
anche attraverso apposite convenzioni con gli  istituti  e  i  luoghi
della cultura e gli  enti  locali;  individua,  con  l'Agenzia  delle
entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze,  gli  strumenti
necessari ad assicurare il flusso delle risorse. 
  3. Presso  la  Direzione  generale  Bilancio  opera  il  Nucleo  di
valutazione e verifica  degli  investimenti  pubblici,  istituito  ai
sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni,
con funzioni  di  supporto  tecnico  nelle  fasi  di  programmazione,
valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di
intervento promossi e realizzati dal Ministero. 
  4.  La  Direzione   generale   Bilancio   costituisce   centro   di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  ed
e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza. 
  5. La  Direzione  generale  Bilancio  si  articola  in  due  uffici
dirigenziali di livello non generale centrali, individuati  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi  4
e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni. 
 
          Note all'art. 22: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 10 del decreto
          legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, S.O.: 
              «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
          1.  Al  fine  del  contenimento  dei  costi  e  di  evitare
          duplicazioni di strutture, la gestione di  talune  spese  a
          carattere   strumentale,   comuni   a   piu'   centri    di
          responsabilita'  amministrativa  nell'ambito  dello  stesso
          Ministero, puo' essere  affidata  ad  un  unico  ufficio  o
          struttura di servizio. 
              2. L'individuazione delle spese che sono svolte con  le
          modalita' di  cui  al  comma  1,  nonche'  degli  uffici  o
          strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
          competente, con proprio decreto, previo  assenso  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato. 
              3.   I   titolari   dei   centri   di   responsabilita'
          amministrativa ai  quali  le  spese  comuni  sono  riferite
          provvedono  a  quanto  necessario  affinche'  l'ufficio  di
          gestione  unificata,  possa   procedere,   anche   in   via
          continuativa, all'esecuzione delle spese e  all'imputazione
          delle  stesse   all'unita'   previsionale   di   rispettiva
          pertinenza. ». 
              «Art.  10  (Sistema  di  contabilita'  economica  delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di  consentire  la
          valutazione  economica  dei  servizi  e   delle   attivita'
          prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano,  anche  in
          applicazione dell'articolo 64  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni, e dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978,
          n. 468 , e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  un
          sistema di contabilita' economica  fondato  su  rilevazioni
          analitiche per centri di costo.  Esso  collega  le  risorse
          umane, finanziarie e strumentali impiegate con i  risultati
          conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali, allo
          scopo  di  realizzare  il  monitoraggio  dei   costi,   dei
          rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole
          amministrazioni. Queste ultime provvedono alle  rilevazioni
          analitiche riguardanti le attivita' di  propria  competenza
          secondo i criteri e le  metodologie  unitari  previsti  dal
          sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di
          supporto al controllo interno,  assicurando  l'integrazione
          dei sistemi informativi e  il  costante  aggiornamento  dei
          dati. 
              2. Le componenti del sistema pubblico  di  contabilita'
          economica per centri di costo sono: il piano dei  conti;  i
          centri di costo e i servizi erogati. 
              3.  Il  piano  dei  conti,  definito  nella  tabella  B
          allegata al presente decreto  legislativo,  costituisce  lo
          strumento per la rilevazione economica dei costi necessario
          al controllo di gestione. 
              4. I centri di costo sono individuati in  coerenza  con
          il    sistema     dei     centri     di     responsabilita'
          dell'amministrazione, ne rilevano i risultati  economici  e
          ne   seguono   l'evoluzione,   anche   in   relazione    ai
          provvedimenti di riorganizzazione. 
              5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e
          strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo  per
          il raggiungimento degli  scopi  dell'amministrazione.  Essi
          sono aggregati nelle funzioni-obiettivo  che  esprimono  le
          missioni   istituzionali   di   ciascuna    amministrazione
          interessata. In base alla definizione dei servizi finali  e
          strumentali  evidenziati   nelle   rilevazioni   analitiche
          elementari, il Ministro competente individua gli indicatori
          idonei  a  consentire  la  valutazione  di  efficienza,  di
          efficacia e di economicita' del risultato  della  gestione,
          anche ai fini delle valutazioni di competenza del  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
          ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978,  n.
          468 , aggiunto dall'articolo 3,  comma  1,  della  legge  3
          aprile 1997, n. 94 . Per le altre amministrazioni pubbliche
          provvedono gli organi di direzione politica o di vertice. 
              6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  con   proprio   decreto,   puo'
          apportare integrazioni e modifiche alla tabella di  cui  al
          comma 3.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 6 settembre  1989,  n.  322,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222: 
              «Art.  3  (Uffici  di  statistica).  -  1.  Presso   le
          amministrazioni centrali dello Stato e  presso  le  aziende
          autonome sono istituiti uffici di  statistica,  posti  alle
          dipendenze funzionali dell'ISTAT. 
              2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo
          le esigenze di carattere tecnico  indicate  dall'ISTAT.  Ad
          ogni  ufficio  e'  preposto  un  dirigente  o   funzionario
          designato dal Ministro competente,  sentito  il  presidente
          dell'ISTAT. 
              3. Le attivita' e le funzioni degli  uffici  statistici
          delle province, dei comuni e  delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  sono  regolate  dalla
          legge 16 novembre 1939, n. 1823 (3), e dalle relative norme
          di attuazione, nonche' dal  presente  decreto  nella  parte
          applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, gli  enti  locali,  ivi  comprese  le
          unita'  sanitarie  locali  che  non   vi   abbiano   ancora
          provveduto istituiscono l'ufficio di  statistica  anche  in
          forma associata o consortile. I comuni con piu' di  100.000
          abitanti istituiscono con effetto immediato un  ufficio  di
          statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 
              4.  Gli  uffici  di  statistica  costituiti  presso  le
          prefetture assicurano, fatte salve le competenze a  livello
          regionale del commissario del  Governo  previste  dall'art.
          13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400
          ,   anche   il    coordinamento,    il    collegamento    e
          l'interconnessione a livello provinciale di tutte le  fonti
          pubbliche preposte alla raccolta ed alla  elaborazione  dei
          dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 
              5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2,  3  e  4
          esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e  gli
          atti di indirizzo emanati  dal  comitato  di  cui  all'art.
          17.». 
              - Per l'art. 2, comma  203,  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, si vedano le note all'art. 12. 
              - Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si
          vedano le note alle premesse. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma  6,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  6  luglio  2012,  n.   156,   S.O.   e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012,
          n. 189, S.O.: 
              «Art. 6 (Rafforzamento della funzione statistica e  del
          monitoraggio dei conti pubblici). -(Omissis). 
              6. Nelle more  dell'attuazione  della  delega  prevista
          dall'art. 40 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  ed  al
          fine di garantire completezza  dei  dati  di  bilancio  nel
          corso della gestione, attraverso  la  rilevazione  puntuale
          dei costi, effettuata  anche  mediante  l'acquisizione  dei
          documenti contenenti le informazioni di cui al comma  5,  a
          decorrere dal 1° gennaio  2013,  tutte  le  Amministrazioni
          centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
          sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche
          ai  fini  delle   scritture   di   contabilita'   integrata
          economico-patrimoniale  analitica.  Le  predette  scritture
          contabili saranno  integrate,  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi,  con  l'utilizzo  delle  funzionalita'  di   ciclo
          passivo rese disponibili dalla  Ragioneria  Generale  dello
          Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di
          acquisti.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  386,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: 
              «386. Il quarto  ed  il  quinto  periodo  del  comma  8
          dell'articolo 3 del decreto-legge 25  marzo  1997,  n.  67,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,
          n. 135, introdotti dall' art. 1, comma 1143, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai  seguenti:  "Gli
          interventi relativi a programmi approvati dal Ministro  per
          i beni e le attivita' culturali per i quali  non  risultino
          avviate  le  procedure  di   gara   ovvero   definiti   gli
          affidamenti  diretti  entro  il  termine  del  31  dicembre
          dell'anno  successivo  a  quello   di   approvazione   sono
          riprogrammati con decreto del Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali  nell'ambito  dell'aggiornamento   del
          piano e dell'assegnazione dei fondi  di  cui  al  penultimo
          periodo del comma 1 dell'articolo 7  del  decreto-legge  20
          maggio 1993, n. 149, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19  luglio  1993,  n.  237.  Le  risorse  finanziarie
          relative  agli  interventi  riprogrammati  possono   essere
          trasferite, con le modalita' di  cui  alla  legge  3  marzo
          1960, n. 169, da una contabilita' speciale ad  un'altra  ai
          fini dell'attuazione dei nuovi interventi  individuati  con
          la  riprogrammazione,  ove  possibile,  nell'ambito   della
          stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di  ciascun
          anno i  capi  degli  Istituti  centrali  e  periferici  del
          Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  titolari
          delle  predette  contabilita'  speciali,  sono   tenuti   a
          comunicare alla Direzione generale centrale competente  gli
          interventi per i quali non siano state avviate le procedure
          di gara ovvero definiti gli  affidamenti  diretti  ai  fini
          della riprogrammazione degli stessi"». 
              - Per l'art. 2, comma 8,  del  decreto-legge  31  marzo
          2011, n. 34, si vedano le note all'art. 17. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          31 maggio 2014, n. 83, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          31 maggio 2014, n. 125. e  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  29  luglio  2014,  n.  106,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 175: 
              «Art. 1 (ART-BONUS-Credito di imposta per  favorire  le
          erogazioni liberali a sostegno della cultura). - 1. Per  le
          erogazioni  liberali  in  denaro  effettuate  nei   periodi
          d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013,
          per interventi di manutenzione, protezione  e  restauro  di
          beni culturali pubblici, per il sostegno degli  istituti  e
          dei luoghi della cultura di  appartenenza  pubblica,  delle
          fondazioni lirico-sinfoniche e dei  teatri  di  tradizione,
          delle  istituzioni  concertistico-orchestrali,  dei  teatri
          nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei
          festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale
          e di danza, nonche' dei circuiti di distribuzione e per  la
          realizzazione  di  nuove  strutture,  il  restauro   e   il
          potenziamento di quelle esistenti  di  enti  o  istituzioni
          pubbliche   che,   senza   scopo   di    lucro,    svolgono
          esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano
          le disposizioni di cui agli articoli 15, comma  1,  lettere
          h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per  cento
          delle erogazioni effettuate. 
              2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma  1
          e' riconosciuto  alle  persone  fisiche  e  agli  enti  non
          commerciali  nei  limiti  del  15  per  cento  del  reddito
          imponibile, ai soggetti titolari di reddito  d'impresa  nei
          limiti del  5  per  mille  dei  ricavi  annui.  Il  credito
          d'imposta spettante  ai  sensi  del  comma  1  e'  altresi'
          riconosciuto  qualora  le  erogazioni  liberali  in  denaro
          effettuate per interventi  di  manutenzione,  protezione  e
          restauro di beni  culturali  pubblici  siano  destinate  ai
          soggetti concessionari o affidatari  dei  beni  oggetto  di
          tali interventi. Il credito d'imposta e' ripartito  in  tre
          quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni
          di cui agli articoli 40,  comma  9,  e  42,  comma  9,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              3. Ferma restando la ripartizione in tre quote  annuali
          di  pari  importo,  per  i  soggetti  titolari  di  reddito
          d'impresa il credito di  imposta  e'  utilizzabile  tramite
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, e non  rileva  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi   e   dell'imposta   regionale   sulle    attivita'
          produttive. 
              4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non
          si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
          34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
              5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali  di
          cui al comma 1, ivi  inclusi  i  soggetti  concessionari  o
          affidatari  di  beni  culturali  pubblici  destinatari   di
          erogazioni   liberali   in   denaro   effettuate   per   la
          realizzazione di interventi di manutenzione,  protezione  e
          restauro  dei  beni  stessi,  comunicano   mensilmente   al
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute  nel
          mese di riferimento; provvedono altresi'  a  dare  pubblica
          comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione
          e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio
          sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina  dedicata
          e facilmente  individuabile,  e  in  un  apposito  portale,
          gestito  dal  medesimo  Ministero,  in  cui   ai   soggetti
          destinatari delle erogazioni liberali sono associati  tutte
          le informazioni relative allo stato  di  conservazione  del
          bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione
          eventualmente in  atto,  i  fondi  pubblici  assegnati  per
          l'anno in corso, l'ente responsabile del bene,  nonche'  le
          informazioni relative alla fruizione. Sono fatte  salve  le
          disposizioni del Codice in materia di protezione  dei  dati
          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196. Il Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e
          del turismo  provvede  all'attuazione  del  presente  comma
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
              6. L'articolo 12 del decreto-legge 8  agosto  2013,  n.
          91, convertito con  modificazioni  dalla  legge  7  ottobre
          2013,  n.  112  e'  abrogato.   Con   il   regolamento   di
          organizzazione del Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo, di cui all'art. 14, comma  3,  del
          presente decreto, si individuano, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica  e  nel  rispetto   delle
          dotazioni   organiche   definite    in    attuazione    del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  apposite
          strutture dedicate a favorire le  elargizioni  liberali  da
          parte dei privati e la raccolta di fondi tra  il  pubblico,
          anche attraverso il portale di cui al comma 5. 
              7. Ai maggiori oneri derivanti  dalla  concessione  del
          credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati  in
          2,7 milioni di euro per l'anno 2015,  in  11,9  milioni  di
          euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di  euro  per  l'anno
          2017, in 14,6 milioni di euro per  l'anno  2018  e  in  5,2
          milioni di euro per  l'anno  2019,  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 17.». 
              - La legge 17 maggio 1999, n. 144 e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O. 
              - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, si vedano le note all'art. 4. 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 12.