(Trattato di Estradizione-art. 22)
 
                             ARTICOLO 22 
 
                            Riservatezza 
 
  1. Gli Stati  convengono  di  conservare  la  documentazione  e  le
informazioni utilizzate nella procedura di estradizione ed ogni altra
informazione,  relativa   alla   estradizione   medesima,   acquisita
successivamente alla consegna della persona estradata. 
  2. Entrambi gli Stati si impegnano  a  rispettare  e  mantenere  il
carattere  di  riservatezza  o  segretezza  della  documentazione  ed
informazioni ricevute da o fornite all'altro Stato, quando vi e'  una
domanda espressa in tal senso da parte dello Stato interessato.