ARTICOLO 22 Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali 1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dallo Stato Richiedente. 2. I certificati penali necessari all'Autorita' giudiziaria dello Stato Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorita' giudiziarie dello Stato Richiesto.