(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 22)
 
                             ARTICOLO 22 
 
            Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali 
 
  1. Quando lo Stato Richiesto trasmette  una  sentenza  penale  deve
fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se
richieste dallo Stato Richiedente. 
  2. I certificati penali necessari all'Autorita'  giudiziaria  dello
Stato Richiedente per un procedimento penale sono  trasmessi  a  tale
Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati
alle Autorita' giudiziarie dello Stato Richiesto.