Art. 22 Modifiche all'articolo 56 del codice della giustizia contabile - Deleghe istruttorie 1. All'articolo 56 del codice della giustizia contabile la parola «, motivatamente,» e' soppressa; le parole «e, in casi eccezionali e motivati, salvo quanto disposto dall'articolo 61, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «, nonche', per specifiche esigenze» e dopo le parole «di professionalita' e» sono inserite le seguenti: «, ove possibile, di».
Note all'art. 22: - Si riporta l'articolo 56 del codice della giustizia contabile come modificato dal presente decreto: «Art. 56 (Deleghe istruttorie). - 1. Il pubblico ministero puo' svolgere attivita' istruttoria direttamente, ovvero puo' delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo nonche', per specifiche esigenze, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalita' e, ove possibile, di territorialita'; puo', altresi', avvalersi di consulenti tecnici.».