Art. 22. Sostituzioni 1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione e' affidata, dall'azienda o ente, ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale. Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale - piu' strutture complesse. Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo piu' efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, puo' delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato. 2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione e' affidata dall'azienda o ente, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lettera d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza; b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusivita' e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalita' o di alta specializzazione di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico). 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall' incarico di struttura semplice. 4. Nel caso che l'assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall' incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed e' consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai decreti del Presidente dela Repubblica nn. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso puo' durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove. 5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti con incarichi gestionali o professionali, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario o di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra azienda o ente, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e della legge n. 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l'azienda o ente provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma 4. La durata massima di tale rapporto di lavoro a tempo determinato e' quello di cui al comma 2 dell'art. 108 (Assunzioni a tempo determinato). 6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, e' disciplinato dall'art. 108 (Assunzioni a tempo determinato) e dall'art. 109 (Trattamento economico - normativo dei dirigenti con contratto a tempo determinato). La disciplina dell'incarico conferito e' quella prevista dall'art. 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e dal presente contratto per quanto attiene la valutazione e la verifica, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. L'incarico del dirigente assente e collocato in aspettativa per i motivi di cui al comma 5 puo' essere assegnato dall'azienda o ente ad altro dirigente gia' dipendente a tempo indeterminato o determinato. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico, iniziato prima dell'assenza per i motivi di cui al comma 5 conservando la stessa tipologia di incarico, se disponibile, e, in ogni caso, riacquisisce un trattamento economico di pari valore a quello posseduto prima di assentarsi, ivi inclusa l'indennita' di struttura complessa e la relativa indennita' di esclusivita' ove spettanti. Al termine di tale periodo - costituito dal cumulo delle due frazioni d'incarico -, il dirigente sostituito e' soggetto alla verifica e valutazione di cui all'art. 55 e seguenti del Capo VIII (Verifica e valutazione dei dirigenti). 7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non e' corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennita' mensile per dodici mensilita', anche per i primi due mesi che e' pari a euro 600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa e pari a euro 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice. Alla corresponsione delle indennita' si provvede con le risorse del fondo dell'art. 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennita' puo', quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potra', nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 5, lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), essere compensato anche con una quota in piu' di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati. 8. Le aziende o enti, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianita' di cinque anni nella medesima disciplina o disciplina equipollente. In tal caso, la sostituzione puo' durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove e non verra' corrisposta la relativa indennita' mensile di cui al precedente comma 7. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potra' essere compensato, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 5, lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), con una quota in piu' di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati. 9. La sostituzione e' affidata con provvedimento del direttore generale o di un suo delegato.