Art. 22 Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 320 sono inseriti i seguenti: «320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "sette"; al terzo comma, le parole: "ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da due presidenti" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da tre presidenti". All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola "tre" e' sostituta dalla seguente: "cinque". Al giudizio di idoneita' di cui all'articolo ((21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186,)) e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, ((commi secondo e quinto,)) della medesima legge n. 186 del 1982, ((si applicano,)) in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e, in ogni caso di promozione a qualifica superiore ai sensi di detto articolo 21, il ricollocamento in ruolo avviene a richiesta dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento di promozione a pena di decadenza dalla stessa, e deve obbligatoriamente perdurare per tutto il periodo di cui al quinto comma dello stesso articolo 21. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi ((dell'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984,)) nonche' dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa e' incrementata di tre presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici consiglieri di Stato e di diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, ((sono autorizzate)) per l'anno 2020, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonche', per le esigenze delle segreterie delle nuove sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione organica. 320-ter. Per effetto di quanto previsto dal comma 320-bis, la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e' sostituita dalla seguente: "Tabella A Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa: +-----------------------------+-----------+ |Presidente del Consiglio di | | |Stato |n. 1 | +-----------------------------+-----------+ |Presidente aggiunto del | | |Consiglio di Stato |n. 1 | +-----------------------------+-----------+ |Presidenti di Sezione del | | |Consiglio di Stato |n. 22 (*) | +-----------------------------+-----------+ |Presidenti di Tribunale | | |amministrativo regionale |n. 24 | +-----------------------------+-----------+ | |n. 102 (*) | |Consiglieri di Stato |(**) | +-----------------------------+-----------+ |Consiglieri di Tribunale | | |amministrativo regionale, | | |Primi Referendari e |n. 403 | |Referendari |(***) | +-----------------------------+-----------+ (*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373. (**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426. (***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426."». 2. Al comma 320, terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono soppresse. 3. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028». 4. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Consiglio di Stato e' autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 915.563 euro per l'anno 2021, 371.938 euro per l'anno 2022, 773.996 euro per l'anno 2023, 1.072.074 euro per l'anno 2024, 985.009 euro per l'anno 2025, 1.003.839 euro per l'anno 2026, 156.597 euro per l'anno 2027, 1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede, quanto a 1 milione di euro ((annui)) a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal comma 2 e quanto a 115.179 euro ((annui)) a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 320 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge: «320. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, e' autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di consiglieri di Stato e di referendari dei tribunali amministrativi regionali, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over. A tal fine, e' autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.». Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 51 del citato decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157: «Art. 51 (Attivita' informatiche in favore di organismi pubblici). - (Omissis). 2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, possono avvalersi della Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: a) la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di completare e accelerare la trasformazione digitale della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico; b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa; c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico, anche per il necessario adeguamento ai processi telematici; d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di rendere effettive le norme relative all'istituzione di un "sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale", ivi incluso il sistema denominato Port Management and Information System (PMIS) inerente alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi afferenti alle attivita' portuali, da realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima, nonche' di sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle attivita' della stessa amministrazione marittima; e) la Societa' di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 al fine di assicurare e implementare le possibili sinergie con i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia del demanio; f) la Societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al fine di favorire la diffusione, l'evoluzione, l'integrazione e le possibili sinergie delle piattaforme immateriali abilitanti la digitalizzazione della PA, di cui al Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, razionalizzando le infrastrutture sottostanti e le modalita' di realizzazione. (Omissis).». Il testo dei commi 4 e 6 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle Note all'art. 1.