Art. 22 
 
Disposizioni relative  ai  termini  di  consegna  e  di  trasmissione
             telematica della Certificazione Unica 2020 
 
  1. Per l'anno  2020,  il  termine  di  cui  all'articolo  4,  comma
6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e' prorogato al 30 aprile. 
  2. Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva  trasmissione  delle
certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma  6-quinquies,  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  non
si applica se le certificazioni uniche di  cui  al  comma  6-ter  del
medesimo articolo 4 sono  trasmesse  in  via  telematica  all'Agenzia
delle entrate entro il 30 aprile. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  4  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,   n.   322
          (Regolamento recante modalita' per la  presentazione  delle
          dichiarazioni   relative   alle   imposte   sui    redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
                "Art. 4. Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
          d'imposta 
                1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono
          compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a  ritenute  alla
          fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo,  nonche'
          gli intermediari e gli altri soggetti che  intervengono  in
          operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla  comunicazione
          di dati ai  sensi  di  specifiche  disposizioni  normative,
          presentano annualmente una dichiarazione  unica,  anche  ai
          fini dei contributi dovuti all'Istituto  nazionale  per  la
          previdenza  sociale   (I.N.P.S.)   e   dei   premi   dovuti
          all'Istituto nazionale  per  le  assicurazioni  contro  gli
          infortuni sul  lavoro  (I.N.A.I.L.),  relativa  a  tutti  i
          percipienti, redatta in conformita'  ai  modelli  approvati
          con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1. 
                2. La dichiarazione indica  i  dati  e  gli  elementi
          necessari per  l'individuazione  del  sostituto  d'imposta,
          dell'intermediario  e  degli  altri  soggetti  di  cui   al
          precedente comma, per la determinazione dell'ammontare  dei
          compensi e proventi,  sotto  qualsiasi  forma  corrisposti,
          delle ritenute, dei contributi e  dei  premi,  nonche'  per
          l'effettuazione  dei  controlli  e   gli   altri   elementi
          richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli  che
          l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono  in
          grado  di   acquisire   direttamente   e   sostituisce   le
          dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 
                3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
          concerto con i Ministri del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica e del lavoro  e  della  previdenza
          sociale, la dichiarazione unica di  cui  al  comma  1  puo'
          essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti  e
          casse. 
                3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies,  i
          sostituti  d'imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello
          Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui  al  comma  1
          dell'articolo  29  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, che effettuano le  ritenute  sui  redditi  a
          norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter  e  29  del
          citato decreto n. 600 del 1973  nonche'  dell'articolo  21,
          comma  15,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,   e
          dell'articolo 11 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,
          tenuti al rilascio della certificazione  di  cui  al  comma
          6-ter del presente articolo, trasmettono in via  telematica
          all'Agenzia  delle  entrate,  direttamente  o  tramite  gli
          incaricati di cui all'articolo  3,  commi  2-bis  e  3,  la
          dichiarazione di cui al  comma  1  del  presente  articolo,
          relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di
          ciascun anno. 
                4. Le attestazioni comprovanti  il  versamento  delle
          ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
          all'articolo 1 sono  conservati  per  il  periodo  previsto
          dall'articolo  43,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  sono  esibiti  o
          trasmessi,  su  richiesta,   all'ufficio   competente.   La
          conservazione delle  attestazioni  relative  ai  versamenti
          contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle  leggi
          speciali. 
                4-bis. Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3-bis,  i
          sostituti di imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello
          Stato, anche con ordinamento autonomo, gli  intermediari  e
          gli altri soggetti di cui al  comma  1  presentano  in  via
          telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo  3,
          commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
          1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre
          di ciascun anno. 
                5. 
                6. 
                6-bis. I soggetti indicati  nell'articolo  29,  terzo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, che corrispondono  compensi,  sotto
          qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte  comunicano
          all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i  dati
          fiscali dei percipienti. Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il  contenuto,  i
          termini e le modalita' delle comunicazioni,  previa  intesa
          con le rispettive Presidenze delle  Camere  e  della  Corte
          costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
          della Repubblica, e,  nel  caso  delle  regioni  a  statuto
          speciale,  con   i   Presidenti   dei   rispettivi   organi
          legislativi  .  Nel  medesimo  provvedimento  puo'   essere
          previsto anche l'obbligo di indicare  i  dati  relativi  ai
          contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. 
                6-ter. I soggetti indicati  nel  comma  1  rilasciano
          un'apposita  certificazione  unica  anche   ai   fini   dei
          contributi dovuti all'Istituto nazionale per la  previdenza
          sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
          dette somme e valori, l'ammontare delle  ritenute  operate,
          delle detrazioni di imposta  effettuate  e  dei  contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  nonche'  gli  altri  dati
          stabiliti   con   il   provvedimento   amministrativo    di
          approvazione  dello  schema  di  certificazione  unica.  La
          certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
          agli altri enti e  casse  previdenziali.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
          con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali , sono
          stabilite  le  relative   modalita'   di   attuazione.   La
          certificazione unica sostituisce quelle  previste  ai  fini
          contributivi. 
                6-quater. Le certificazioni di cui  al  comma  6-ter,
          sottoscritte  anche  mediante   sistemi   di   elaborazione
          automatica, sono consegnate agli interessati  entro  il  16
          marzo (55) dell'anno successivo a quello in cui le somme  e
          i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici  giorni
          dalla richiesta degli stessi in caso  di  interruzione  del
          rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di  cui  all'articolo  27
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600,  la  certificazione  puo'  essere  sostituita
          dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli  7,
          8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 
                6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma  6-ter
          sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle  entrate
          direttamente o tramite gli incaricati di  cui  all'articolo
          3, commi 2-bis e  3,  entro  il  16  marzo  (54)  dell'anno
          successivo a quello in cui le somme e i valori  sono  stati
          corrisposti. Entro la stessa data sono  altresi'  trasmessi
          in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi
          e   quelli   necessari   per   l'attivita'   di   controllo
          dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
          e  assicurativi,  i  dati  contenuti  nelle  certificazioni
          rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche'
          quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate  a
          seguito  dell'assistenza  fiscale  prestata  ai  sensi  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  stabiliti  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  La
          trasmissione in via telematica delle certificazioni di  cui
          al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti  o
          non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata  di
          cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  21  novembre
          2014,  n.  175,  puo'  avvenire   entro   il   termine   di
          presentazione della dichiarazione dei  sostituti  d'imposta
          di cui al  comma  1.  Le  trasmissioni  in  via  telematica
          effettuate ai sensi del presente comma  sono  equiparate  a
          tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati  nella
          dichiarazione di cui al comma 1.  Per  ogni  certificazione
          omessa, tardiva o errata si applica la  sanzione  di  cento
          euro in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  12,  del
          decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  con  un
          massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.  Nei  casi
          di errata trasmissione della  certificazione,  la  sanzione
          non  si  applica  se   la   trasmissione   della   corretta
          certificazione  e'  effettuata  entro   i   cinque   giorni
          successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se  la
          certificazione e' correttamente  trasmessa  entro  sessanta
          giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo  periodo,
          la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo  di  euro
          20.000. 
                6-sexies.  L'Agenzia  delle  entrate,  esclusivamente
          nell'area autenticata  del  proprio  sito  internet,  rende
          disponibili agli interessati i  dati  delle  certificazioni
          pervenute ai sensi del comma 6-quinquies.  Gli  interessati
          possono delegare  all'accesso  anche  un  soggetto  di  cui
          all'articolo 3, comma 3."