Art. 22 
 
 
                    Direzione generale Spettacolo 
 
  1. La Direzione generale Spettacolo svolge funzioni  e  compiti  in
materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con  riferimento
alla musica, alla  danza,  al  teatro,  ai  circhi,  allo  spettacolo
viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione  delle  diversita'
delle espressioni culturali. 
  2. Il Direttore generale, in particolare: 
    a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' dello
spettacolo; 
    b) svolge  verifiche  amministrative  e  contabili,  ispezioni  e
controlli  sugli  enti  sottoposti  a  vigilanza   e   sui   soggetti
beneficiari di contributi da parte del Ministero; 
    c) svolge le attivita' amministrative connesse al  riconoscimento
delle agevolazioni fiscali nel settore della  produzione  musicale  e
svolge le connesse attivita' di verifica e controllo, in raccordo con
l'Agenzia delle entrate; 
    d) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione
generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di
vigilanza,  sulle  fondazioni  lirico-sinfoniche,  nonche'  su   ogni
soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per
finalita'  attinenti  agli  ambiti  di  competenza  della   Direzione
generale; 
    e) esprime alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore
le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in
materia di proprieta' intellettuale e diritto d'autore e di vigilanza
sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE). 
  3. Il Direttore generale partecipa alle commissioni in  materia  di
spettacolo dal  vivo  secondo  le  disposizioni  della  normativa  di
settore, nonche' alle riunioni Consiglio superiore dello spettacolo e
delle relative sezioni. 
  4.  La  Direzione  generale  Spettacolo   costituisce   centro   di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2,
della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ed  e'  responsabile  per
l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 
  5. La Direzione generale  Spettacolo  si  articola  in  due  uffici
dirigenziali di livello non generale centrali, individuati  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e  dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, si vedano le note all'art. 5; 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 13.