Art. 22 
 
Misure per la funzionalita'  delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture -
                               U.t.G. 
 
  1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle  Forze  di  polizia  e
delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla
data  di  effettivo  impiego,  dei  maggiori  compiti   connessi   al
contenimento della diffusione del COVID-19, e' autorizzata  la  spesa
complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento  delle
prestazioni  di  lavoro  straordinario  e  degli  oneri  di  cui   ai
successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo  periodo  il
contingente di personale delle Forze Armate di  cui  all'articolo  1,
comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' integrato  di  253
unita' per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego.
Al personale di cui al secondo periodo si applicano  le  disposizioni
di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
2008, n. 125. 
  2. Ai medesimi fini e per la stessa durata di cui al  comma  1,  e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno 2020, per
il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro  straordinario  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. Al fine di  assicurare,  per  un  periodo  di  trenta  giorni  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  lo
svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Prefetture -U.t.G. in
relazione all'emergenza sanitaria in atto, e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di euro 133.000 per l'anno 2020, per il  pagamento  delle
prestazioni   di   lavoro   straordinario    rese    dal    personale
dell'amministrazione  civile  dell'interno  in  servizio  presso   le
stesse. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.676.000 euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 36.