Art. 22 
 
      (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga) 
 
  1. Le Regioni e Province autonome, con  riferimento  ai  datori  di
lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della  pesca
e  del  terzo  settore  compresi  gli   enti   religiosi   civilmente
riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste
dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o  riduzione  di
orario, in costanza di rapporto di lavoro,  possono  riconoscere,  in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo
che  puo'  essere  concluso  anche   in   via   telematica   con   le
organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  a
livello nazionale per  i  datori  di  lavoro,  trattamenti  di  cassa
integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del
rapporto di lavoro e comunque per un periodo  non  superiore  a  nove
settimane.  Per  i  lavoratori  e'  riconosciuta   la   contribuzione
figurativa e i relativi oneri accessori. Il  trattamento  di  cui  al
presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per
le ore di riduzione o sospensione delle  attivita',  nei  limiti  ivi
previsti,  e'  equiparato  a  lavoro  ai  fini  del   calcolo   delle
prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al  presente
comma non e' richiesto per i datori di lavoro  che  occupano  fino  a
cinque dipendenti. 
  2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i  datori  di  lavoro
domestico. 
  3. Il trattamento di cui al presente articolo e'  riconosciuto  nel
limite massimo  di  3.293,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti gia'  in
forza alla medesima data. Le risorse di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome  con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  4. I trattamenti di cui al  presente  articolo  sono  concessi  con
decreto delle regioni  e  delle  province  autonome  interessate,  da
trasmettere all'INPS in modalita' telematica  entro  quarantotto  ore
dall'adozione, la cui efficacia e'  in  ogni  caso  subordinata  alla
verifica del rispetto dei limiti di spesa  di  cui  al  comma  3.  Le
regioni  e  delle  province  autonome,  unitamente  al   decreto   di
concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che  provvede
all'erogazione  delle  predette  prestazioni,  previa  verifica   del
rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di  spesa  di  cui  al
comma 3. Le domande sono presentate  alla  regione  e  alle  province
autonome,  che  le  istruiscono  secondo  l'ordine   cronologico   di
presentazione delle  stesse.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale  attivita'
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  alle  regioni  e
alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica il limite  di
spesa,  le  regioni  non  potranno  in  ogni  caso   emettere   altri
provvedimenti concessori. 
  5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui  al  comma
1, destinate alle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di  solidarieta'  bilaterali   del
Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  che  autorizzano  le
relative prestazioni. 
  6. Per il trattamento di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo  19,  comma  2,  primo  periodo  del
presente decreto. Il trattamento puo' essere concesso  esclusivamente
con la modalita' di pagamento  diretto  della  prestazione  da  parte
dell'INPS, applicando la disciplina di  cui  all'articolo  44,  comma
6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17  del  decreto
legge 2 marzo 2020, n. 9. 
  8. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.