Art. 22 
                      ((Omissioni ingannevoli)) 
 
  ((1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale  che  nella
fattispecie concreta, tenuto conto  di  tutte  le  caratteristiche  e
circostanze del caso, nonche' dei limiti del mezzo  di  comunicazione
impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore  medio
ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di
natura commerciale e induce o e' idonea ad indurre  in  tal  modo  il
consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso. 
  2. Una pratica commerciale  e'  altresi'  considerata  un'omissione
ingannevole quando un  professionista  occulta  o  presenta  in  modo
oscuro,  incomprensibile,  ambiguo  o  intempestivo  le  informazioni
rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti  di  cui  al
detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica  stessa
qualora questi non  risultino  gia'  evidente  dal  contesto  nonche'
quando, nell'uno o nell'altro caso, cio' induce o e' idoneo a indurre
il consumatore medio ad assumere una decisione di natura  commerciale
che non avrebbe altrimenti preso. 
  3. Qualora il mezzo  di  comunicazione  impiegato  per  la  pratica
commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo,  nel
decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto
di  dette  restrizioni   e   di   qualunque   misura   adottata   dal
professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori
con altri mezzi. 
  4. Nel caso di un invito all'acquisto sono  considerate  rilevanti,
ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino
gia' evidenti dal contesto: 
    a) le caratteristiche principali del prodotto in misura  adeguata
al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso; 
    b) l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista,  come
la  sua  denominazione  sociale  e,  ove  questa   informazione   sia
pertinente, l'indirizzo geografico e l'identita'  del  professionista
per conto del quale egli agisce; 
    c) il prezzo comprensivo  delle  imposte  o,  se  la  natura  del
prodotto comporta l'impossibilita' di  calcolare  ragionevolmente  il
prezzo in anticipo, le modalita' di calcolo  del  prezzo  e,  se  del
caso, tutte le spese aggiuntive di  spedizione,  consegna  o  postali
oppure,  qualora  tali  spese  non  possano  ragionevolmente   essere
calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese  potranno  essere
addebitate al consumatore; 
    d) le modalita' di pagamento, consegna, esecuzione e  trattamento
dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti  dalla
diligenza professionale; 
    e) l'esistenza di  un  diritto  di  recesso  o  scioglimento  del
contratto per i prodotti e le operazioni commerciali  che  comportino
tale diritto. 
  5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1,  gli  obblighi
di informazione, previsti  dal  diritto  comunitario,  connessi  alle
comunicazioni   commerciali,   compresa   la   pubblicita'    o    la
commercializzazione del prodotto.))