ART. 220
              (obiettivi di recupero e di riciclaggio)

   1.  Per  conformarsi  ai  principi  di  cui  all'articolo  219,  i
produttori  e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali
di   riciclaggio   e  di  recupero  dei  rifiuti  di  imballaggio  in
conformita' alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E alla
parte quarta del presente decreto.
   2.  Per  garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi
di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi
di  cui  all'articolo 224 comunica annualmente alla Sezione nazionale
del   Catasto   dei   rifiuti,   utilizzando   il  modello  unico  di
dichiarazione  di  cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n.
70,   i  dati,  riferiti  all'anno  solare  precedente,  relativi  al
quantitativo  degli  imballaggi  per  ciascun materiale e per tipo di
imballaggio  immesso  sul mercato, nonche', per ciascun materiale, la
quantita'  degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio
riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette
comunicazioni   possono   essere   presentate  dai  soggetti  di  cui
all'articolo  221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno
aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente
al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati
dalla  Comunita' ai sensi del regolamento (CEE) del l° febbraio 1993,
n.  259, del Consiglio, del regolamento (CE) 29 aprile 1999, n. 1420,
del  Consiglio  e del regolamento (CE) 12 luglio 1999, n. 1547, della
Commissione  sono  presi  in considerazione, ai fini dell'adempimento
degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,
solo  se  sussiste idonea documentazione comprovante che l'operazione
di  recupero  e/o  di  riciclaggio  e' stata effettuata con modalita'
equivalenti   a   quelle  previste  al  riguardo  dalla  legislazione
comunitaria.  L'Autorita'  di  cui all'articolo 207, entro centoventi
giorni   dalla   sua   istituzione,   redige   un  elenco  dei  Paesi
extracomunitari  in  cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio
sono  considerate  equivalenti  a  quelle  previste al riguardo dalla
legislazione  comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni
e orientamenti dell'Unione europea in materia.
   3.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  i gestori incoraggiano, per
motivi ambientali o in considerazione del rapporto costi-benefici, il
recupero  energetico ove esso sia preferibile al riciclaggio, purche'
non  si  determini  uno scostamento rilevante rispetto agli obiettivi
nazionali di recupero e di riciclaggio.
   4.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  i gestori incoraggiano, ove
opportuno,  l'uso  di  materiali  ottenuti  da rifiuti di imballaggio
riciclati  per  la  fabbricazione  di  imballaggi  e  altri  prodotti
mediante:
    a)   il  miglioramento  delle  condizioni  di  mercato  per  tali
materiali;
    b)  la  revisione  delle norme esistenti che impediscono l'uso di
tali materiali.
   5.  Fermo  restando  quanto  stabilito dall'articolo 224, comma 3,
lettera  e),  qualora  gli  obiettivi complessivi di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano
raggiunti  alla  scadenza  prevista,  con  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri,  su  proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  Ministro delle attivita' produttive, alle diverse
tipologie  di  materiali  di  imballaggi  sono  applicate  misure  di
carattere  economico,  proporzionate  al  mancato  raggiungimento  di
singoli  obiettivi,  il  cui  introito  e'  versato  all'entrata  del
bilancio  dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ad  apposito capitolo del Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio. Dette somme saranno
utilizzate  per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata,
il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.
   6.  Gli  obiettivi  di  cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di
imballaggio  generati  sul  territorio  nazionale,  nonche' a tutti i
sistemi  di  riciclaggio  e  di recupero al netto degli scarti e sono
adottati  ed aggiornati in conformita' alla normativa comunitaria con
decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
   7.  Il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e il
Ministro  delle  attivita'  produttive  notificano  alla  Commissione
dell'Unione  europea,  ai  sensi  e  secondo le modalita' di cui agli
articoli  12, 16 e 17 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio  del 20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione
delle   disposizioni   del  presente  titolo  accompagnata  dai  dati
acquisiti  ai  sensi  del  comma  2  e i progetti delle misure che si
intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.
   8.  Il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e il
Ministro   delle   attivita'   produttive  forniscono  periodicamente
all'Unione  europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi
e sui rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e gli schemi adottati
dalla  Commissione  dell'Unione  europea con la decisione 2005/270/CE
del 22 marzo 2005.
 
          Note all'art. 220:
              -  L'art.  1  della legge 25 gennaio 1994, n. 70, e' il
          seguente:
              "Art.  1  (Modello  unico  di  dichiarazione)  - 1. Con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica emanato ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,    di    concerto    con    il   Ministro
          dell'ambiente,  sentiti  il  Ministro  della  sanita'  e il
          Ministro  dell'interno, entro centottanta giorni dalla data
          di  entrata  in vigore della presente legge, sono stabilite
          norme finalizzate a:
                a) individuare,  ai  fini della predisposizione di un
          modello  unico di dichiarazione, le disposizioni di legge e
          le  relative  norme di attuazione che stabiliscono obblighi
          di  dichiarazione,  di  comunicazione,  di  denuncia  o  di
          notificazione   in   materia  ambientale,  sanitaria  e  di
          sicurezza pubblica;
                b) fissare   un  termine  per  la  presentazione  del
          modello  unico  di  dichiarazione  di  cui  al comma 2, che
          sostituisce  ogni  altro  diverso  termine  previsto  dalle
          disposizioni  di legge e dalle relative norme di attuazione
          di cui alla lettera a).
              2.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta con
          proprio   decreto,   da   emanare  entro  i  trenta  giorni
          successivi  al  termine di cui al comma 1, il modello unico
          di dichiarazione.
              3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone con
          proprio  decreto  gli  aggiornamenti  del  modello unico di
          dichiarazione,  anche  in  relazione  a  nuove disposizioni
          individuate con la medesima procedura di cui al comma 1.".
              -   La  decisione  2005/270/CE  della  Commissione  del
          22 marzo  2005  e' pubblicata nella GUCE del 5 aprile 2005,
          n. L 86/6.