(Norme-art. 220)
                              Art. 220 
                (Attivita' ispettive e di vigilanza) 
  1. Quando nel corso di attivita' ispettive o di vigilanza  previste
da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti  necessari  per
assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa  servire
per l'applicazione della legge penale sono compiuti con  l'osservanza
delle disposizioni del codice.