Art. 220 (a).
                 Accertamento e cognizione dei reati
                    previsti dal presente codice
  1. Per le violazioni che costituiscono reato,  l'agente  od  organo
accertatore  e'  tenuto,  senza  ritardo, a dare notizia del reato al
pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del  codice  di  procedura
penale (b).
  2.  La  sentenza  o  il  decreto  definitivi  sono  comunicati  dal
cancelliere al prefetto (( del luogo di residenza. )) La  sentenza  o
il  decreto  definitivi  di  condanna  sono  annotati  a  cura  della
prefettura sulla patente del trasgressore.
  3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi  un
reato  contro  la  persona,  l'agente od organo accertatore deve dare
notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
  4. L'autorita' giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo
una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando
che ha comunicato la notizia di reato, perche' si proceda  contro  il
trasgressore  ai  sensi  delle  disposizioni  del capo I del presente
titolo. In tali casi i termini  ivi  previsti  decorrono  dalla  data
della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 119 del D.Lgs. n. 360/1993.
             (b) Si riporta il testo  dell'art.  347  del  codice  di
          procedura  penale,  come  modificato dall'art. 4 del D.L. 8
          giugno 1992, n. 306, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 1992, n. 356:
             "Art.  347 (Obbligo di riferire la notizia del reato). -
          1.  Acquisita la notizia di reato, la polizia  giudiziaria,
          senza   ritardo,   riferisce  al  pubblico  ministero,  per
          iscritto, gli elementi essenziali del  fatto  e  gli  altri
          elementi  sino  ad  allora  raccolti, indicando le fonti di
          prova e le attivita' compiute,  delle  quali  trasmette  la
          relativa documentazione.
             2.   Comunica,   inoltre,   quando   e'   possibile,  le
          generalita',  il  domicilio  e  quanto  altro  valga   alla
          identificazione  della  persona  nei  cui confronti vengono
          svolte le indagini, della persona offesa e  di  coloro  che
          siano  in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
          ricostruzione dei fatti.
              2-bis.  Qualora siano stati compiuti atti per  i  quali
          e'  prevista  l'assistenza  del difensore della persona nei
          cui confronti vengono svolte le indagini, la  comunicazione
          della  notizia  di  reato  e' trasmessa al piu' tardi entro
          quarantotto  ore  dal  compimento   dell'atto,   salve   le
          disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
             3.   Se   si  tratta  di  taluno  dei  delitti  indicati
          nell'articolo 275, comma 3, in ogni caso, quando sussistono
          ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato
          e'  data  immediatamente  anche  in   forma   orale.   Alla
          comunicazione  orale  deve  seguire  senza  ritardo  quella
          scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai
          commi 1 e 2.
             4. Con la comunicazione, la polizia  giudiziaria  indica
          il giorno o l'ora in cui ha acquisito la notizia".