Art. 220 Direttore 1. All'Accademia e' preposto un direttore, che sovraintende all'andamento didattico, artistico e disciplinare dell'accademia stessa. 2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento dell'Accademia direttamente al Ministero della pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione. 3. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo, nelle funzioni didattiche e disciplinari, in caso di assenza o impedimento. 4. Il direttore e' assunto per pubblico concorso, per titoli ed esami. 5. Il Ministro puo' in via eccezionale, conferire senza concorso il posto di direttore a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo di prova la persona cosi' nominata. 6. Il posto di direttore non coperto da titolare e' affidato, dal dirigente preposto all'istruzione artistica, ad uno dei docenti dell'Accademia.