ART. 221 
           (obblighi dei produttori e degli utilizzatori) 
 
   1.  I  produttori  e  gli  utilizzatori  sono  responsabili  della
corretta ed efficace  gestione  ambientale  degli  imballaggi  e  dei
rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. 
   2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205  e  220  e
del  Programma  di  cui  all'articolo  225,  i   produttori   e   gli
utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo  quanto
previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma  5,
adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o
comunque  conferiti  al  servizio  pubblico  della  stessa  natura  e
raccolti  in  modo  differenziato.  A  tal  fine,  per  garantire  il
necessario  raccordo  con  l'attivita'  di   raccolta   differenziata
organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre  finalita'
indicate  nell'articolo  224,  i  produttori   e   gli   utilizzatori
partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso  in  cui
venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del
presente articolo. 
   3. Per adempiere  agli  obblighi  di  riciclaggio  e  di  recupero
nonche' agli obblighi della ripresa degli imballaggi  usati  e  della
raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici
private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del
Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224,  dei  rifiuti
di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori  possono
alternativamente: 
    a)  organizzare  autonomamente,  anche  in  forma  associata,  la
gestione dei propri rifiuti di imballaggio  su  tutto  il  territorio
nazionale; 
    b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223; 
    c) attestare sotto la propria responsabilita' che e' stato  messo
in atto un sistema di restituzione dei  propri  imballaggi,  mediante
idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel
rispetto dei criteri e delle modalita' di cui ai commi 5 e 6. 
   4. Ai fini di cui al  comma  3  gli  utilizzatori  sono  tenuti  a
consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i  rifiuti  di
imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta  organizzato
dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori  possono
tuttavia conferire al  servizio  pubblico  i  suddetti  imballaggi  e
rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai  criteri  determinati
ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera  e).  Fino  all'adozione
dei criteri  di  cui  all'articolo  195,  comma  2,  lettera  e),  il
conferimento degli  imballaggi  usati  secondari  e  terziari  e  dei
rifiuti di imballaggio secondari e terziari al servizio  pubblico  e'
ammesso per superfici private non superiori a 150  metri  quadri  nei
comuni con popolazione  residente  inferiore  a  diecimila  abitanti,
ovvero a 250  metri  quadri  nei  comuni  con  popolazione  residente
superiore a diecimila abitanti. 
   5.  I  produttori  che  non  aderiscono  al  Consorzio   nazionale
imballaggi e a un consorzio di cui all'articolo 223 devono richiedere
all'Autorita' di cui all'articolo 207,  previa  idonea  ed  esaustiva
documentazione, il riconoscimento del sistema adottato ai  sensi  del
comma 3, lettere a) o c), entro novanta giorni dall'assunzione  della
qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1,  lettera
r) o dal recesso anche solo da uno dei suddetti consorzi; il  recesso
e' efficace decorsi dodici mesi dalla relativa comunicazione.  A  tal
fine i produttori devono dimostrare di aver  organizzato  il  sistema
secondo criteri di efficienza,  efficacia  ed  economicita',  che  il
sistema e' effettivamente ed autonomamente funzionante e  che  e'  in
grado  di  conseguire,  nell'ambito  delle  attivita'   svolte,   gli
obiettivi di recupero e di riciclaggio di  cui  all'articolo  220.  I
produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti
finali degli imballaggi siano informati sulle modalita'  del  sistema
adottato. L'Autorita', dopo ave r acquisito i necessari  elementi  di
valutazione da parte del Consorzio nazionale imballaggi,  si  esprime
entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel
termine   sopra   indicato,   l'interessato   chiede   al    Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio l'adozione  dei  relativi
provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. 
L'Autorita' e' tenuta a presentare una relazione annuale  di  sintesi
relativa  a  tutte  le  istruttorie  esperite.  Sono  fatti  salvi  i
riconoscimenti gia' operati ai sensi della previgente normativa. 
   6. I produttori di cui al  comma  5  elaborano  e  trasmettono  al
Consorzio nazionale imballaggi di cui  all'articolo  224  un  proprio
Programma specifico  di  prevenzione  che  costituisce  la  base  per
l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225. 
   7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma
5 presentano all'Autorita' prevista dall'articolo 207 e al  Consorzio
nazionale imballaggi un piano specifico  di  prevenzione  e  gestione
relativo all'anno solare successivo, che sara' inserito nel programma
generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225. 
   8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5
sono inoltre tenuti a presentare all'Autorita' prevista dall'articolo
207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione
relativa all'anno  solare  precedente,  comprensiva  dell'indicazione
nominativa degli utilizzatori che, fino al  consumo,  partecipano  al
sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e
dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo  dei  rifiuti  di
imballaggio; nella stessa  relazione  possono  essere  evidenziati  i
problemi inerenti il raggiungimento degli scopi  istituzionali  e  le
eventuali proposte di adeguamento della normativa. 
   9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma  5,  o
la revoca disposta  dall'Autorita',  previo  avviso  all'interessato,
qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per  conseguire  gli
obiettivi di cui all'articolo 220  ovvero  siano  stati  violati  gli
obblighi previsti dai commi  6  e  7,  comportano  per  i  produttori
l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'articolo  223
e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al
consorzio previsto dall'articolo 224. I provvedimenti  dell'Autorita'
sono comunicati ai produttori interessati e  al  Consorzio  nazionale
imballaggi.  L'adesione  obbligatoria   ai   consorzi   disposta   in
applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai  soli  fini
della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo
224, comma 3, lettera h),  e  dei  relativi  interessi  di  mora.  Ai
produttori  e  agli  utilizzatori  che,  entro  novanta  giorni   dal
ricevimento della comunicazione  dell'Autorita',  non  provvedano  ad
aderire ai consorzi e a versare le so mme a essi dovute si  applicano
inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261. 
   10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per: 
    a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti  di
imballaggio secondari e terziari; 
    b) gli oneri aggiuntivi relativi alla raccolta differenziata  dei
rifiuti di imballaggio conferiti al servizio  pubblico  per  i  quali
l'Autorita' d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per
esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro; 
    c) il riutilizzo degli imballaggi usati; 
    d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio; 
    e)  lo  smaltimento  dei  rifiuti  di  imballaggio  secondari   e
terziari. 
   11.  La  restituzione  di  imballaggi  usati  o  di   rifiuti   di
imballaggio, ivi compreso il  conferimento  di  rifiuti  in  raccolta
differenziata,  non  deve   comportare   oneri   economici   per   il
consumatore.