Art. 221 
 
                       Visite in corso d'opera 
 
               (art. 194, comma 3, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo  di  collaudo,
anche statico, effettua visite in corso d'opera con  la  cadenza  che
esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della  regolare
esecuzione  dei  lavori  in  relazione  a   quanto   verificato.   In
particolare e' necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante
l'esecuzione delle fondazioni e di quelle  lavorazioni  significative
la cui  verifica  risulti  impossibile  o  particolarmente  complessa
successivamente all'esecuzione. 
    2. E' necessario un sopralluogo di  verifica  anche  in  caso  di
anomalo andamento dei lavori rispetto al programma. 
    3.  Di  ciascuna  visita,  alla  quale  devono  essere   invitati
l'esecutore ed il direttore dei lavori, e' redatto  apposito  verbale
con le modalita' indicate nell'articolo 223. 
    4. I verbali, da trasmettere  al  responsabile  del  procedimento
entro trenta giorni successivi alla data  delle  visite,  riferiscono
anche  sull'andamento  dei  lavori  e  sul   rispetto   dei   termini
contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti  ritenuti
necessari, senza che cio' comporti diminuzione delle  responsabilita'
dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per  le  parti
di rispettiva competenza.