Art. 221. (Art. 53 del Testo Unico) VERIFICHE E PROVE Le verifiche e prove di omologazione del veicolo carrozzato riguardano: 1) controllo della conformita' dell'esemplare presentato alle caratteristiche risultanti dalla documentazione; 2) verifica della corrispondenza a quanto disposto per ciascuna categoria di veicoli e per i motori per i ciclomotori; 3) verifica che l'altezza minima dal suolo di tutti gli organi, esclusi i tamburi dei freni, del veicolo a pieno carico non sia inferiore a mm. 150, per gli autoveicoli (escluse le autovetture) ed i rimorchi; a mm. 120 per le autovetture e i motoveicoli (esclusi i motocicli); 4) verifica che le parti a sbalzo rispetto agli assi abbiano lunghezza non superiore alla meta' del passo, e si trovino, col veicolo a pieno carico, al di sopra di un piano inclinato di 7 gradi sull'orizzontale e passante per i centri delle aree di appoggio sul terreno delle ruote piu' prossime. Per gli autobus, se in sagoma della carrozzeria e' tale che con il minimo diametro di volta l'ingombro non risulti superiore a quello che si avrebbe con uno sbalzo pari alla meta' del passo, si potra' consentire che la parte posteriore abbia uno sbalzo massimo pari al 60% del passo, se cio' sia riconosciuto ammissibile dall'ispettorato della motorizzazione civile. Per gli autoveicoli e motoveicoli per uso, speciale o per trasporti specifici si potranno consentire sbalzi superiori alla meta' del passo, se riconosciuti ammissibili dall'ispettorato della motorizzazione civile. Si intende per passo di un veicolo a 2 assi la distanza tra i centri degli assi. Nei veicoli a tre o piu' assi si intende per passo la distanza tra l'asse o la mezzeria degli assi anteriori e l'asse o la mezzeria degli assi posteriori. Lo sbalzo si misura a partire dall'asse estremo; 5) verifica che gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 100 quintali siano muniti di servosterzo; 6) verifica in marcia della inscrivibilita' in una fascia d'ingombro (corona circolare) il cui raggio minore sia di m. 10, larga m. 4,50, e determinazione del diametro minimo di volta; 7) verifica delle carrozzeria dei veicoli adibiti ad uso pubblico per trasporto di persone per la conformita' alle prescrizioni del Ministero dei trasporti; 8) accertamento del numero dei posti verificando che siano disponibili: per il conducente almeno 60 cm., con centro in corrispondenza del piantone di sterzo o dell'asse del manubrio, per ogni altra persona cm. 40, e sui veicoli adibiti ad uso pubblico per trasporto di persone, per ogni persona, cm. 45: 9) verifica dei dispositivi di frenatura prescritti, sia per il veicolo isolato, sia per il veicolo accoppiato al rimorchio, se previsto; 10) verifica in piano dei pesi a vuoto ed a pieno carico e della relativa ripartizione sugli assi o gruppi di assi, nonche' del peso del motore per i ciclomotori; 11) controllo della velocita' massima; la prova va effettuata con veicolo isolato e ripetuta con rimorchio se previsto; 12) rilievo del tempo minimo impiegato, con partenza da fermo, a percorrere 1 km. ed a raggiungere la velocita' massima; 13) prova di accelerazione in piano; 14) determinazione del consumo di combustibile, sia del veicolo isolato, sia con il rimorchio se previsto; 15) accertamento dello spunto in salita sulla pendenza del 16% per il veicolo isolato e dell'8% per gli autotreni, autoarticolati e autosnodati, e del tempo necessario a raggiungere la velocita' massima con il rapporto piu' basso su dette pendenze; 16) accertamento della possibilita' di marcia ad una velocita' che non differisca piu' del 10% dalla velocita' corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore, con il rapporto piu' elevato della trasmissione, su pendenza non inferiore all'1%. L'accertamento puo' essere effettuato verificando che l'accelerazione media su strada piana non sia inferiore a 0,1 m/sec.quadri, nel campo di utilizzazione del rapporto piu' alto, fra i regimi di coppia massima e potenza massima; 17) rilevamento del livello sonoro; 18) prova al banco del motore per il controllo delle curve caratteristiche; 19) verifica della installazione e del funzionamento del dispositivi prescritti (segnalazione visiva, illuminazione, segnalazione acustica e cosi' via); 20) accertamento dell'intervenuta approvazione dei dispositivi, quando e' richiesta. Per l'omologazione dei rimorchi non si effettuano le prove di cui ai punti da 11) a 18). Per l'omologazione dei ciclomotori, non si effettuano lo prove di cui ai punti 3), 4), 6). Per l'omologazione dei motori per ciclomotori non si effettuano le prove di cui ai punti 3), 4), 6), 8), 9), 19).