(Norme-art. 221)
                              Art. 221 
               (Modalita' particolari per la denuncia 
                       delle notizie di reato) 
  1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o  decreti  che
prevedono modalita' diverse da quelle indicate negli articoli  331  e
347 del codice per l'inoltro della denuncia all'autorita' giudiziaria
ovvero consentono di presentare la denuncia stessa ad altra autorita'
che a quella abbia l'obbligo di riferire.