Art. 2214.
(Libri obbligatori e altre scritture contabili).
L'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve tenere il
libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresi' tenere le altre scritture contabili che siano
richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare
ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei
telegrammi e delle fatture ricevute, nonche' le copie delle lettere,
dei telegrammi e delle fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli
imprenditori.