ART. 222
 (raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione)

   1.  La  pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati
di  raccolta  differenziata  in  modo da permettere al consumatore di
conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai
rifiuti  domestici  e  da  altri  tipi  di rifiuti di imballaggio. In
particolare:
    a)  deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in
ciascun  ambito  territoriale  ottimale,  tenuto  conto  del contesto
geografico;
    b)   la   gestione   della  raccolta  differenziata  deve  essere
effettuata  secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza
e  l'economicita'  del  servizio,  nonche'  il  coordinamento  con la
gestione di altri rifiuti.
   2. Nel caso in cui l'Autorita' di cui all'articolo 207 accerti che
le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di
raccolta  differenziata  dei  rifiuti  di  imballaggio,  anche per il
raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  205,  ed  in
particolare  di  quelli di recupero e riciclaggio di cui all'articolo
220, puo' richiedere al Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi
ai  gestori  dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi
di  soggetti  pubblici  o privati individuati dal Consorzio nazionale
imballaggi  medesimo  mediante  procedure trasparenti e selettive, in
via  temporanea  e d'urgenza, comunque per un periodo non superiore a
ventiquattro  mesi,  sempre  che  cio'  avvenga all'interno di ambiti
ottimali   opportunamente   identificati,  per  l'organizzazione  e/o
integrazione   del   servizio   ritenuto  insufficiente.  Qualora  il
Consorzio  nazionale  imballaggi,  per  raggiungere  gli obiettivi di
recupero  e riciclaggio previsti dall'articolo 220, decida di aderire
alla  richiesta,  verra'  al  medesimo  corrisposto  il  valore della
tariffa  applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente,
al  netto  dei  ricavi  conseguiti  dalla vendita dei materiali e del
corrispettivo  dovuto  sul  ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle
frazioni   merceologiche   omogenee.   Ove   il  Consorzio  nazionale
imballaggi  non  dichiari  di  accettare  entro quindici giorni dalla
richiesta,  l'Autorita',  nei  successivi quindici giorni, individua,
mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto di comprovata
e  documentata  affidabilita'  e capacita' a cui affidare la raccolta
differenziata  e conferire i rifiuti di imballaggio in via temporanea
e  d'urgenza,  fino  all'espletamento  delle  procedure  ordinarie di
aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a
dodici  mesi,  prorogabili  di  ulteriori  dodici  mesi  in  caso  di
impossibilita' oggettiva e documentata di aggiudicazione.
   3.  Le  pubbliche  amministrazioni  incoraggiano,  ove  opportuno,
l'utilizzazione  di  materiali  provenienti da rifiuti di imballaggio
riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.
   4.  Il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e il
Ministro  delle  attivita'  produttive  curano la pubblicazione delle
misure  e  degli  obiettivi oggetto delle campagne di informazione di
cui all'articolo 224, comma 3, lettera g).
   5.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio di
concerto   con   il  Ministro  delle  attivita'  produttive  cura  la
pubblicazione   delle   norme  nazionali  che  recepiscono  le  norme
armonizzate  di cui all'articolo 226, comma 3, e ne da' comunicazione
alla Commissione dell'Unione europea.