Art. 222. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente capo si intende per: 
    a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia  da
soli  sia  nei  loro  miscugli,  allo  stato  naturale  o   ottenuti,
utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante
qualsiasi attivita' lavorativa, siano essi prodotti  intenzionalmente
o no e siano immessi o no sul mercato; 
    b) agenti chimici pericolosi: 
      1) agenti chimici  classificati  come  sostanze  pericolose  ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.  52,  e  successive
modificazioni, nonche' gli agenti che  corrispondono  ai  criteri  di
classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto  decreto.
Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente; 
      2) agenti chimici classificati  come  preparati  pericolosi  ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  e  successive
modificazioni, nonche'  gli  agenti  che  rispondono  ai  criteri  di
classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. 
Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente; 
      3) agenti chimici che, pur  non  essendo  classifi-cabili  come
pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un  rischio
per la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori  a  causa  di  loro
proprieta' chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del  modo  in
cui sono utilizzati o presenti sul  luogo  di  lavoro,  compresi  gli
agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione
professionale; 
    c) attivita' che comporta la presenza  di  agenti  chimici:  ogni
attivita' lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o  se  ne
prevede  l'utilizzo,  in  ogni  tipo  di  procedimento,  compresi  la
produzione, la  manipolazione,  l'immagazzinamento,  il  trasporto  o
l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da  tale
attivita' lavorativa; 
    d)  valore  limite   di   esposizione   professionale:   se   non
diversamente  specificato,  il  limite  della  concentrazione   media
ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno  della
zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un  determinato
periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori  e'  riportato
nell'allegato XXXVIII; 
    e) valore limite biologico: il limite  della  concentrazione  del
relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto,
nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali  valori  e'
riportato nell'allegato XXXIX; 
    f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato  di  salute
del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici
sul luogo di lavoro; 
    g) pericolo: la proprieta' intrinseca di  un  agente  chimico  di
poter produrre effetti nocivi; 
    h) rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo
nelle condizioni di utilizzazione o esposizione. 
 
          Note all'art. 222:
              - Il  testo del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
          52   (Attuazione   della  direttiva  92/32/CEE  concernente
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze   pericolose),   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 marzo 1997, n. 58, supplemento ordinario.
              - Il testo del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65
          (Attuazione  della  direttiva  1999/45/CE e della direttiva
          2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
          all'etichettatura  dei preparati pericolosi), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, supplemento
          ordinario .