(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 222)
                 Art. 222. (Art. 53 del Testo Unico) 
                INTERVENTO DELLE FABBRICHE ALLE PROVE 

 
  Le fabbriche costruttrici  assistono  alle  prove  con  un  proprio
rappresentante, mettendo a disposizione un esemplare  carrozzato  del
tipo  di  veicolo  da  omologare,  il  personale  e  le  attrezzature
eventualmente richieste per effettuare le prove. 
  Per i motori di ciclomotori dovra' essere messo a  disposizione  un
normale velocipede, adattato per il montaggio del motore stesso.