(Norme-art. 222)
                              Art. 222 
                       (Investigatori privati) 
  1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori
privati,  l'autorizzazione   a   svolgere   le   attivita'   indicate
nell'articolo 38 e' rilasciata dal prefetto  agli  investigatori  che
abbiano  maturato  una   specifica   esperienza   professionale   che
garantisca il corretto esercizio dell'attivita'. 
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135 del regio  decreto
18 giugno 1931  n.  773,  l'incarico  e'  iscritto  in  uno  speciale
registro, in cui sono annotate: 
    a) le generalita' e l'indirizzo del difensore committente; 
    b) la specie degli atti investigativi richiesti; 
    c)  la  durata  delle  indagini,  determinata  al   momento   del
conferimento dell'incarico. 
  3. Nell'ambito delle indagini previste dal presente articolo non si
applica la disposizione dell'articolo 139 del regio decreto 18 giugno
1931 n. 773. 
  4. Ai  fini  di  quanto  previsto  dall'articolo  200  del  codice,
l'investigatore autorizzato e' equiparato al consulente tecnico.