Art. 222.
                 Sanzioni amministrative accessorie
                      all'accertamento di reati
  1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente  codice
derivino  danni  alle  persone, il giudice applica con la sentenza di
condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste,  nonche'  le
sanzioni  amministrative  accessorie della sospensione o della revoca
della patente.
  2. Quando  dal  fatto  derivi  una  lesione  personale  colposa  la
sospensione  della  patente  e' da quindici giorni a tre mesi. Quando
dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima  la
sospensione  della patente e' da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio
colposo la sospensione e' da due mesi a un anno.
  3. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa  accessoria
della   revoca  della  patente  nell'ipotesi  di  recidiva  reiterata
specifica verificatasi entro il periodo di cinque  anni  a  decorrere
dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.