Art. 222 
 
        (Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi) 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali  e'  istituito  un  fondo,  denominato  "Fondo
emergenziale a tutela delle filiere in crisi", con una  dotazione  di
500 milioni di euro per l'anno 2020,  finalizzato  all'attuazione  di
interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo,  della
pesca e dell'acquacoltura. 
  2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,
con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione  del
Fondo. Gli aiuti di cui al presente comma  possono  essere  stabiliti
anche nel rispetto  di  quanto  previsto  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020)  1863  final,  recante
"Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  500  milioni
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.