(CODICE CIVILE-art. 2220)
                             Art. 2220. 
 
             (Conservazione delle scritture contabili). 
 
  Le scritture devono essere conservate per  dieci  anni  dalla  data
dell'ultima registrazione. 
 
  Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i
telegrammi ricevuti e le copie delle fatture,  delle  lettere  e  dei
telegrammi spediti. 
 
  ((Le scritture e i documenti di cui al  presente  articolo  possono
essere  conservati  sotto  forma  di  registrazioni  su  supporti  di
immagini, sempre che le registrazioni corrispondano  ai  documenti  e
possano in ogni momento essere rese leggibili con  i  mezzi  messi  a
disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti)).