Art. 2220.
(Conservazione delle scritture contabili).
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data
dell'ultima registrazione.
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i
telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei
telegrammi spediti.
((Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono
essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di
immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e
possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a
disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti)).