ART. 223
                             (consorzi)

   1.  Al  fine  di  razionalizzare  ed  organizzare la ripresa degli
imballaggi  usati,  la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e
terziari  su  superfici  private  e  il  ritiro,  su  indicazione del
Consorzio  nazionale  imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti
di imballaggio conferiti al servizio pubblico, nonche' il riciclaggio
ed  il  recupero  dei  rifiuti  di  imballaggio  secondo  criteri  di
efficacia,  efficienza,  economicita' e trasparenza, i produttori che
non  provvedono ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c),
costituiscono   uno   o   piu'  consorzi  per  ciascun  materiale  di
imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale. Ai consorzi di
cui  al  presente  comma  possono  partecipare  i  recuperatori  e  i
riciclatori  che  non  corrispondono  alla  categoria dei produttori,
previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi.
   2.  I  consorzi  di cui al comma 1 hanno personalita' giuridica di
diritto  privato  senza  fine  di  lucro  e sono retti da uno statuto
adottato  in  conformita'  ad  uno  schema tipo, redatto dal Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  di  concerto con il
Ministro  delle  attivita'  produttive,  da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale  entro  centottatta  giorni dalla data di entrata in vigore
della  parte  quarta  del presente decreto, conformemente ai principi
del  presente  decreto  e,  in  particolare,  a quelli di efficienza,
efficacia,  economicita' e trasparenza, nonche' di libera concorrenza
nelle  attivita' di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio
e'  trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio che lo approva nei successivi novanta giorni,
con  suo  provvedimento  adottato  di  concerto con il Ministro delle
attivita'  produttive.  Ove  il  Ministro ritenga di non approvare lo
statuto  trasmesso,  per  motivi  di  legittimita'  o  di  merito, lo
ritrasmette al consorzio richiedente con le r elative osservazioni. I
consorzi  gia'  riconosciuti ai sensi della previgente normativa sono
tenuti  ad  adeguare  il  loro statuto in conformita' al nuovo schema
tipo  entro  centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.  Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei
consorzi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
   3.  I  consorzi  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  a  garantire
l'equilibrio  della  propria gestione finanziaria. A tal fine i mezzi
finanziari  per  il  funzionamento dei predetti consorzi derivano dai
contributi  dei consorziati e dai versamenti effettuati dal Consorzio
nazionale imballaggi ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera h),
secondo  le  modalita'  indicate  dall'articolo  224,  comma  8,  dai
proventi  della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza
e  della corretta gestione ambientale, degli imballaggi e dei rifiuti
di  imballaggio  ripresi,  raccolti  o  ritirati,  nonche'  da  altri
eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi.
   4.  Ciascun  consorzio  mette  a  punto  e  trasmette al Consorzio
nazionale  imballaggi  ed  all'Autorita'  di  cui all'articolo 207 un
proprio  Programma  specifico  di prevenzione che costituisce la base
per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225.
   5.  Entro  il  30  settembre  di  ogni  anno  i consorzi di cui al
presente articolo presentano all'Autorita' prevista dall'articolo 207
e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione
e  gestione  relativo  all'anno solare successivo, che sara' inserito
nel programma generale di prevenzione e gestione.
   6.  Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al presente
articolo  sono  inoltre  tenuti  a  presentare  all'Autorita'  di cui
all'articolo  207  ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione
sulla   gestione  relativa  all'anno  precedente,  con  l'indicazione
nominativa  dei  consorziati,  il  programma specifico ed i risultati
conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.