Art. 223.
                       Valutazione dei rischi

  1.  Nella  valutazione  di cui all'articolo 28, il datore di lavoro
determina,  preliminarmente  l'eventuale  presenza  di agenti chimici
pericolosi  sul  luogo  di  lavoro  e  valuta  anche  i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali
agenti, prendendo in considerazione in particolare:
    a) le loro proprieta' pericolose;
    b)  le  informazioni  sulla  salute  e  sicurezza  comunicate dal
responsabile  dell'immissione  sul mercato tramite la relativa scheda
di  sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio
1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
    c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
    d)  le  circostanze  in cui viene svolto il lavoro in presenza di
tali agenti, compresa la quantita' degli stessi;
    e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite
biologici; di cui un primo elenco e' riportato negli allegati XXXVIII
e XXXIX;
    f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da
adottare;
    g)  se  disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di
sorveglianza sanitaria gia' intraprese.
  2.  Nella  valutazione  dei rischi il datore di lavoro indica quali
misure  sono  state  adottate  ai  sensi  dell'articolo  224  e,  ove
applicabile,  dell'articolo  225.  Nella  valutazione medesima devono
essere  incluse  le  attivita',  ivi  compresa  la  manutenzione e la
pulizia,  per  le  quali  e'  prevedibile la possibilita' di notevole
esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi
per  la  salute  e  la  sicurezza,  anche dopo l'adozione di tutte le
misure tecniche.
  3.  Nel caso di attivita' lavorative che comportano l'esposizione a
piu'  agenti  chimici  pericolosi,  i rischi sono valutati in base al
rischio  che  comporta  la  combinazione  di  tutti i suddetti agenti
chimici.
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  decreti  legislativi  3
febbraio  1997,  n.  52,  e  14  marzo  2003,  n.  65,  e  successive
modificazioni,  il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti
chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente
tutte   le   ulteriori   informazioni   necessarie  per  la  completa
valutazione del rischio.
  5. La valutazione del rischio puo' includere la giustificazione che
la  natura  e  l'entita'  dei  rischi connessi con gli agenti chimici
pericolosi    rendono   non   necessaria   un'ulteriore   valutazione
maggiormente dettagliata dei rischi.
  6.  Nel  caso  di  un'attivita'  nuova  che comporti la presenza di
agenti  chimici  pericolosi,  la  valutazione  dei  rischi  che  essa
presenta  e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte
preventivamente.  Tale  attivita'  comincia  solo  dopo  che  si  sia
proceduto   alla   valutazione   dei   rischi  che  essa  presenta  e
all'attuazione delle misure di prevenzione.
  7.  Il  datore  di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e,
comunque,  in  occasione  di notevoli mutamenti che potrebbero averla
resa  superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne
mostrino la necessita'.
 
          Nota all'art. 223:
              - Per il testo dei decreti legislativi n. 52 del 1997 e
          n. 65 del 2003, si veda nota all'art. 222.
                      Note agli articoli 227, 234 e 239:

              - Per il testo dei decreti legislativi n. 52 del 1997 e
          n. 65 del 2003, si veda nota all'art. 222.