Art. 223 
 
                     Processo verbale di visita 
 
          (art. 194, commi 1, 2, 4, 5, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Della visita di collaudo  e'  redatto  processo  verbale  che,
oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua  ubicazione
ed ai principali estremi dell'appalto,  deve  contenere  le  seguenti
indicazioni: 
    a)  gli  estremi  del  provvedimento  di  nomina  dell'organo  di
collaudo; 
    b) il giorno della visita di collaudo; 
    c) le generalita' degli intervenuti alla visita e di coloro  che,
sebbene invitati, non sono intervenuti. 
    2.  Nel  processo  verbale  sono  descritti   i   rilievi   fatti
dall'organo  di  collaudo,  le  singole  operazioni  e  le  verifiche
compiute, il numero  e  la  profondita'  dei  saggi  effettuati  e  i
risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei  saggi  sono  riportati
sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale. 
    3. I processi  verbali,  oltre  che  dall'organo  di  collaudo  e
dall'esecutore, sono firmati dal direttore  dei  lavori  nonche'  dal
responsabile  del  procedimento,  se  intervenuto,  e   dagli   altri
obbligati ad intervenire. E' inoltre firmato da quegli assistenti  la
cui testimonianza e' invocata negli stessi processi verbali  per  gli
accertamenti di taluni lavori. 
    4. Quando per  lavori  di  notevole  importanza  e'  fissato  nel
capitolato speciale un termine per la presentazione del conto  finale
maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di
collaudo ha  luogo  decorso  il  suddetto  periodo,  fatta  salva  la
regolarizzazione degli atti di  collaudo  dopo  la  liquidazione  dei
lavori. Di tali circostanze e' fatta espressa menzione nel verbale di
visita.