(Norme-art. 223)
                              Art. 223 
         (Analisi di campioni e garanzie per l'interessato) 
  1. Qualora nel corso di attivita' ispettive o di vigilanza previste
da leggi o decreti si debbano eseguire analisi  di  campioni  per  le
quali non e' prevista la revisione, a cura dell'organo procedente  e'
dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora  e
del luogo  dove  le  analisi  verranno  effettuate.  L'interessato  o
persona di sua fiducia appositamente  designata  possono  presenziare
alle  analisi,  eventualmente  con  l'assistenza  di  un   consulente
tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo  230
del codice. 
  2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa
sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo  incaricato  della
revisione, almeno tre giorni  prima,  deve  essere  dato  avviso  del
giorno, dell'ora e  del  luogo  ove  la  medesima  verra'  effettuata
all'interessato  e  al   difensore   eventualmente   nominato.   Alle
operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di
assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un  consulente
tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo  230
del codice. 
  3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione  di
analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento,  sempre  che
siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2.