Art. 223 
 
      (Contenimento produzione e miglioramento della qualita') 
 
  1. Al fine  di  far  fronte  alla  crisi  di  mercato  nel  settore
vitivinicolo conseguente alla diffusione del  virus  COVID-19,  nello
stato  di  previsione  del  Ministero   delle   politiche   agricole,
alimentari e forestali e' stanziato l'importo di 100 milioni di  euro
per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si  impegnano
alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini  a
denominazione di origine ed a indicazione  geografica  attraverso  la
pratica della vendemmia verde parziale da realizzare  nella  corrente
campagna. La  riduzione  di  produzione   di   uve   destinate   alla
vinificazione non puo' essere inferiore al 15 per cento  rispetto  al
valore medio delle quantita' prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo
le campagne con produzione massima e minima,  come  risultanti  dalle
dichiarazioni di raccolta e di produzione  presentate  ai  sensi  del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il  decreto  ministeriale
del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi  alla
campagna  vendemmiale  2020/21  presenti   nel   Registro  telematico
istituito con decreto ministeriale n. 293  del  20  marzo  2015.  Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
stabilite le procedure attuative, le  priorita'  di  intervento  e  i
criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese
viticole. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.