Art. 2238.
(Rinvio).
Se l'esercizio della professione costituisce elemento di
un'attivita' organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le
disposizioni del titolo II.
In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega
sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II,
III e IV del capo I del titolo II.