Art. 224 
 
          Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo 
 
 (art. 193, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, comma 2, d.m. n. 145/2000) 
 
    1. L'esecutore, a propria cura  e  spesa,  mette  a  disposizione
dell'organo di collaudo gli operai e i  mezzi  d'opera  necessari  ad
eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli  scandagli,
gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. 
    2. Rimane a cura  e  carico  dell'esecutore  quanto  occorre  per
ristabilire  le  parti  del   lavoro,   che   sono   state   alterate
nell'eseguire tali verifiche. 
    3. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi,
l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio,  in  danno
all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa  dal  residuo  credito
dell'esecutore. Si applicano le disposizioni  previste  dall'articolo
125, comma 6, lettera f), del codice e  nel  limite  di  importo  non
superiore a 200.000 euro previsto dall'articolo  125,  comma  5,  del
codice. 
    4. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del
personale della stazione  appaltante  per  accertare  la  intervenuta
eliminazione  delle  mancanze  riscontrate  dall'organo  di  collaudo
ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo  rese  necessarie  dai
difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata
di saldo da pagare all'esecutore. 
 
              Note all'art. 224 
              - Il testo degli artt. 125, commi 5 e 6, lett. f),  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  e'  il
          seguente: 
              “5. I lavori in economia sono ammessi per  importi  non
          superiori a 200.000. I lavori  assunti  in  amministrazione
          diretta  non  possono  comportare  una  spesa   complessiva
          superiore a 50.000 euro. 
              6. I lavori eseguibili in economia sono individuati  da
          ciascuna stazione appaltante,  con  riguardo  alle  proprie
          specifiche  competenze   e   nell'ambito   delle   seguenti
          categorie generali: 
              a)-e) (omissis) 
              f) completamento di opere o impianti  a  seguito  della
          risoluzione  del  contratto  o  in  danno  dell'appaltatore
          inadempiente,  quando  vi  e'  necessita'  e   urgenza   di
          completare i lavori.”