(Norme-art. 224)
                              Art. 224 
       (Violazione del foglio di via da parte dello straniero) 
  1. Continuano a osservarsi le disposizioni  dell'articolo  152  del
regio decreto 18 giugno 1931 n. 773  che  prevedono  l'arresto  dello
straniero munito di foglio  di  via  obbligatorio  che  si  allontani
dall'itinerario prescritto. 
  2. Se l'arresto e' convalidato  e  ricorre  taluna  delle  esigenze
cautelari previste dall'articolo 274  lettere  a)  e  c)  del  codice
ovvero concreto pericolo  di  fuga,  in  deroga  a  quanto  stabilito
dall'articolo 280 del codice il giudice, su  richiesta  del  pubblico
ministero, dispone l'applicazione di una misura coercitiva. 
  3. Nei casi di applicazione di misure coercitive a norma del  comma
2, si applicano, ridotti di due terzi, i termini di  durata  previsti
dall'articolo 303 del codice per i delitti puniti con  la  reclusione
non superiore nel massimo a sei anni, ma la durata complessiva  delle
misure non puo' comunque superare il termine di tre mesi. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano non oltre  il
termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del codice.