Art. 224 (a).
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
   della sospensione e della revoca della patente.
  1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato
e di  condanna  sono  irrevocabili,  anche  a  pena  condizionalmente
sospesa,  il prefetto, se e' previsto dal presente codice che da esso
consegua la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione
della  patente,  adotta  il  relativo  provvedimento  per  la  durata
stabilita  dall'autorita'  giudiziaria  e  ne  da'  comunicazione  al
competente   ufficio   provinciale  della  Direzione  generale  della
M.C.T.C..
  2. Quando la sanzione amministrativa accessoria e' costituita dalla
revoca della  patente,  il  prefetto,  entro  quindici  giorni  dalla
comunicazione  della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile,
adotta   il   relativo   provvedimento   di   revoca    comunicandolo
all'interessato   e   all'ufficio   della  Direzione  generale  della
M.C.T.C..
  3. La declaratoria di estinzione del reato per morte  dell'imputato
importa  l'estinzione  della  sanzione amministrativa accessoria. Nel
caso di estinzione del reato per altra  causa,  il  prefetto  procede
all'accertamento  della  sussistenza o meno delle condizioni di legge
per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede
ai  sensi  degli  articoli  218  e  219  nelle   parti   compatibili.
L'estinzione  della  pena  successiva  alla  sentenza irrevocabile di
condanna  non  ha   effetto   sulla   applicazione   della   sanzione
amministrativa accessoria.
  4.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3,  nel  caso  di sentenza
irrevocabile   di   proscioglimento,   il   prefetto,   ricevuta   la
comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente
all'intestatario.    L'ordinanza    di   estinzione   e'   comunicata
all'interessato  e  all'ufficio  della   Direzione   generale   della
M.C.T.C.. Essa e' iscritta nella patente.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 121 del D.Lgs. n. 360/1993.