ART. 225
          (programma generale di prevenzione e di gestione
   degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

   1.  Sulla  base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli
articoli  221,  comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora annualmente
un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e
dei  rifiuti  di  imballaggio  che  individua,  con  riferimento alle
singole   tipologie  di  materiale  di  imballaggio,  le  misure  per
conseguire i seguenti obiettivi:
    a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
    b)  accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di
imballaggio  riciclabili  rispetto  alla  quantita' di imballaggi non
riciclabili;
    c)  accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di
imballaggio  riutilizzabili rispetto alla quantita' di imballaggi non
riutilizzabili;
    d)  miglioramento  delle  caratteristiche  dell'imballaggio  allo
scopo  di  permettere ad esso di sopportare piu' tragitti o rotazioni
nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
    e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
   2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:
    a)  la  percentuale  in  peso di ciascuna tipologia di rifiuti di
imballaggio  da  recuperare ogni cinque anni e, nell'ambito di questo
obiettivo  globale,  sulla base della stessa scadenza, la percentuale
in  peso  da  riciclare  delle  singole  tipologie  di  materiali  di
imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
    b)  gli  obiettivi  intermedi  di recupero e riciclaggio rispetto
agli obiettivi di cui alla lettera a).
   3.   Entro  il  30  novembre  di  ogni  anno  il  CONAI  trasmette
all'Autorita'   di   cui  all'articolo  207  un  piano  specifico  di
prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sara'
inserito nel programma generale di prevenzione e gestione.
   4.  La  relazione  generale  consuntiva  relativa  all'anno solare
precedente   e'   trasmessa   per  il  parere  all'Autorita'  di  cui
all'articolo  207,  entro  il 30 giugno di ogni anno. Con decreto del
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del Ministro
delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla approvazione ed alle eventuali
modificazioni  e integrazioni del Programma generale di prevenzione e
di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
   5.  Nel  caso in cui il Programma generale non sia predisposto, lo
stesso   e'  elaborato  in  via  sostitutiva  dall'Autorita'  di  cui
all'articolo 207. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio
sono  quelli  massimi  previsti dall'allegato E alla parte quarta del
presente decreto.
   6.  I  piani  regionali di cui all'articolo 199 sono integrati con
specifiche  previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio sulla base del programma di cui al presente articolo.